F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0089/CSA pubblicata del 20 Dicembre 2023 – Catania Football Club S.R.L.

Decisione/0089/CSA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0122/CSA/2023-2024

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Agostino Chiappiniello - Componente (relatore)

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0122/CSA/2023-2024, proposto dalla Società Catania Football Club S.R.L., in data 7 dicembre 2023,

per la riforma della delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico, di cui al Com. Uff. n. 054 del 29 novembre 2023;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 18 dicembre 2023, il dott.  Agostino Chiappiniello e udito l'Avv. Paolo Rodella per la reclamante;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La Società Catania Football Club S.R.L. ha proposto reclamo avverso la sanzione della ammenda di 350,00 inflitta alla società dal Giudice sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico, di cui al Com. Uff. n. 054 del 29 novembre 2023, in relazione alla gara Catania/Turris del 26 novembre 2023, valevole per i campionati Giovanili del 29.11.2023.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “Per violazione della norma sulle sostituzioni da effettuarsi in tre momenti di gara (art. 10 del regolamento del Campionato)”.

La società reclamante ha prospettato fatti diversi da quelli riportati nel C.U. n. 054 del 29.11.2023 dal giudice sportivo, confortati dallo stesso referto arbitrale in atti.

In particolare, non vi sarebbero state sostituzioni effettuate in momenti superiori a tre, limite imposto dalla norma richiamata nel provvedimento sanzionatorio.

Dal referto arbitrale si evince che il calciatore Capuana sarebbe stato sostituito, una prima volta, al 25° del primo tempo e, ancora, al 33° del secondo tempo, mentre il calciatore Petrolio sarebbe entrato in campo al 1° e, di nuovo, al 33° del secondo tempo Sostiene la società che, come risulta a pag. 1 del referto arbitrale, le sostituzioni effettivamente effettuate dalla società, non hanno travalicato il limite previsto dalla norma richiamata. Tra l’altro, le sostituzioni effettuate tra il primo e il secondo tempo, nell’intervallo, non sono computate, come recita l’art. 10 su indicato, quindi la sostituzione di Ermanno Ciniero con il calciatore Paolo Petrolio, avvenuta al 1° minuto del secondo tempo non può essere contabilizzata nelle tre sostituzioni previste dalla norma.

Conclusivamente la Società reclamante chiede l’annullamento della sanzione inflitta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere accolto.

Dal referto arbitrale in atti, si evince che il calciatore Capuana sarebbe stato sostituito sia al 25° del primo tempo che al 33° del secondo tempo, mentre il calciatore Petrolio sarebbe entrato in campo sia al 1° che al 33° del secondo tempo. Appare evidente che si tratti di un mero refuso nel referto arbitrale, non colto dal Giudice Sportivo, dato per assodato che un calciatore (Capuana) non può uscire dal campo se è già fuori dal terreno di gioco perché sostituito, come altro calciatore (Petrolio) non può entrare in campo se sta già giocando.

La società reclamante, come si evince a pag. 1 del referto arbitrale, non ha pertanto effettuato sostituzioni effettive in numero superiore a quello consentito.

Tra l’altro, come si afferma nel reclamo, le sostituzioni effettuate tra il primo e il secondo tempo, nell’intervallo, non sono computate nel limite dei tre slot, come recita l’art. 10 del citato Regolamento, quindi la sostituzione di Ermanno Ciniero con il calciatore Paolo Petrolio, avvenuta al 1° minuto del secondo tempo, non può essere contabilizzata nelle tre sostituzioni previste dalla norma.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo e, per l’effetto annulla la sanzione inflitta.

Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla Giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Agostino Chiappiniello                                            Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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