F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0090/CSA pubblicata del 28 Dicembre 2023 – U.S. Pianese S.S.D. S.r.l.
Decisione/0090/CSA-2023-2024
Registro procedimenti n. 0130/CSA/2023-2024
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno - Vice Presidente
Alberto Urso - Componente (relatore)
Franco Granato - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0130/CSA/2023-2024, proposto dalla società U.S. Pianese S.S.D. S.r.l. in data 13.12.2023;
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 62 del 12.12.2023
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 18.12.2023, il Dott. Alberto Urso, udito per la reclamante l’Avv. Fabio Giotti
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue
RITENUTO IN FATTO
La società U.S. Pianese S.S.D. S.r.l. ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale (Com. Uff. n. 62 del 12.12.2023) con cui è stata inflitta la sanzione della squalifica per quattro gare effettive all’allenatore Prosperi Fabio “Per aver rivolto espressione offensiva all’indirizzo del Direttore di gara, allontanato”, in relazione alla gara di Serie D, girone E, del 10 dicembre 2023 fra il Vivialtoteveresansepolcro e la stessa Pianese.
Nel censurare tale decisione la reclamante si duole della genericità del referto arbitrale che, limitandosi a riportare al riguardo che l’allenatore “Usa[va] un linguaggio o gesti offensivi, ingiuriosi o minacciosi”, non indicava le parole precise che l’allenatore avrebbe pronunciato: al che corrispondeva l’inadempimento di un preciso compito dell’arbitro (qual è quello di riportare le precise parole udite), nonché l’ulteriore errore arbitrale consistente nello spingersi a una qualificazione del fatto che compete al solo Giudice sportivo.
In tale contesto, la reclamante deduce anche l’ambiguità o lacunosità del referto arbitrale, dal quale non sarebbe dato comprendere se il Prosperi abbia usato un linguaggio “o” posto in essere gesti, che a sua volta non si capirebbe se fossero “ offensivi, ingiuriosi o
minacciosi”.
Dal che discenderebbe peraltro anche un grave vulnus al diritto di difesa dell’interessata, stante la mancata indicazione appunto delle parole in ragione delle quali la sanzione è stata irrogata.
Concludendo in conformità, la reclamante ha chiesto la riduzione della squalifica a una giornata effettiva di gara, in conseguenza della disposta espulsione a carico dell’allenatore, o comunque in misura inferiore a quanto disposto dalla decisione impugnata.
Alla riunione del 18 dicembre 2023 il reclamo è stato ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere accolto, nei termini e per le ragioni che seguono.
Emerge dalla lettura del rapporto arbitrale che l’allenatore Prosperi Fabio veniva espulso al 28’ del secondo tempo con la seguente motivazione: “Usa un linguaggio o gesti offensivi, ingiuriosi o minacciosi”.
Il che non consente di evincere quali siano state le effettive parole o gesti usati dal Prosperi, né perciò di qualificarli; all’impossibilità di esatta ricostruzione del fatto corrisponde peraltro anche il vulnus al diritto di difesa dell’interessata, impossibilitata a difendersi adeguatamente in relazione a un fatto non ben individuato e circostanziato.
In fattispecie affini, la giurisprudenza di questa Corte ha già accolto doglianze analoghe a quelle prospettate dalla reclamante, ponendo in risalto il vizio della “mancata specificazione nel rapporto arbitrale dell’espressione [utilizzata dal calciatore sanzionato], la cui evidente genericità in effetti ha precluso alla reclamante di svolgere una piena difesa sul punto e agli organi di giustizia sportiva di poter apprezzare in modo autonomo e indipendente la correttezza [della] qualificazione” (CSA, III, 8 giugno 2021, n. 210; negli stessi termini, cfr. Id., 31 ottobre 2023, n. 30: “la refertazione non riporta alcuno dei termini che lo stesso Sig. […] avrebbe rivolto alla terna arbitrale, ragione che non consente a questa Corte - così come non avrebbe consentito al Giudice Sportivo - di potersi esprimere in ordine al tenore, alla natura, alla gravità e soprattutto alla qualificazione giuridica delle espressioni udite dall’Ufficiale di gara, il quale dovrebbe descrivere puntualmente i fatti avvenuti e il comportamento tenuto dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, così da consentire agli organi di giustizia sportiva di operare ogni conseguente valutazione giuridica”).
Alla luce di ciò il reclamo va dunque accolto, nei termini prospettati dalla stessa reclamante, e cioè con riduzione della squalifica a una giornata effettiva di gara, stante l’intervenuta espulsione del Prosperi: ciò a norma dell’art. 9, comma 7, C.G.S., come applicato dalla giurisprudenza anche a tesserati diversi dai calciatori a fronte delle previsioni in tal senso del Disciplinary Code FIFA (cfr. CFA, I, 15 ottobre 2019, n. 6, che si richiama in proposito all’art. 62.3 del suddetto Disciplinary Code, corrispondente all’analogo art. 66.4 del vigente Disciplinary Code, rilevante a fini interni a tenore dell’art. 3, comma 4, C.G.S. e dell’art. 1, comma 5, Statuto federale, come chiarito dalla medesima decisione citata).
In conclusione, per le suesposte ragioni il reclamo va accolto e, in riforma della decisione impugnata, va ridotta la squalifica a carico dell’allenatore Prosperi a una giornata effettiva di gara.
P.Q.M.
Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, riduce la sanzione inflitta ad 1 (una) giornata effettiva di gara.
Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Alberto Urso Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce