F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0092/CSA pubblicata del 21 Dicembre 2023 – S.S.D. Acireale 1946

Decisione/0092/CSA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0118/CSA/2023-2024

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Andrea Galli - Componente (relatore)

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0118/CSA/2023-2024, proposto dalla società S.S.D. Acireale 1946 in data 04.12.2023;

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 57 del 28.11.2023;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa; relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 13.12.2023, l’Avv. Andrea Galli;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società S.S.D. Acireale 1946 ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio calciatore tesserato, Sig. Francesco Vaccaro, dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND (cfr. Com. Uff. n. 57 del 28.11.2023), in relazione alla gara del Campionato di Serie D, girone I, Acireale / Akragas del 26.11.2023.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per 4 giornate effettive di gara “Per aver rivolto espressione offensiva all'indirizzo del Direttore di gara”.

La società reclamante ha sostenuto la totale inesistenza della condotta offensiva asseritamente perpetrata nei confronti del Direttore di Gara, poiché l’espulsione del Sig. Vaccaro è stata determinata da una sua presunta condotta violenta ai danni di un avversario. A supporto ha prodotto una registrazione video dell’episodio, che, in ogni caso, a detta della società Acireale, non integra condotta violenta, in quanto il proprio tesserato, nel tentativo di prendere posizione sull'avversario, aveva solo appoggiato il suo braccio destro sul suo petto.

La società reclamante ha chiesto la rideterminazione della sanzione inflitta al tesserato Vaccaro in termini più equi.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 13 dicembre 2023 il reclamo è stato esaminato e ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere accolto per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta al tesserato Francesco Vaccaro.

Dai documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61 comma 1 CGS, risulta che “Il Sig. Vaccaro, colpisce, a gioco in svolgimento, un avversario sulla nuca con una gomitata di bassa intensità, ma volontaria perché' aveva il pugno chiuso. Non ha causato perdite di sangue. Il giocatore che ha subito fallo è rimasto a terra 2 minuti e successivamente e poi rientrato in partita”.

Dal raffronto tra il referto arbitrale e la decisione qui gravata, emerge una inconciliabile discrepanza, laddove, a differenza di quanto statuito dal Giudice Sportivo, secondo cui il calciatore dell’Acireale avrebbe rivolto una espressione offensiva all’indirizzo del Direttore di Gara, dalla documentazione ufficiale in atti risulta, invece, che il tesserato sanzionato ha posto in essere una condotta fallosa ai danni di un avversario, che ne ha determinato l’espulsione.

Il contrasto rilevato impone a questa Corte di condurre una nuova valutazione, in fatto o in diritto, delle risultanze del procedimento di primo grado, ai sensi di quanto previsto dall’art.72, comma 2, del C.G.S..

In primo luogo deve rilevarsi l’inammissibilità della registrazione video prodotta dalla reclamante. A tal fine, giova preliminarmente effettuare una breve disamina della normativa regolamentare che disciplina l’impiego dei mezzi audiovisivi a fini probatori nei procedimenti instaurati dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva della Figc, rinvenibile essenzialmente negli artt. 58, 61 e 62 del CGS. L’art.58 del CGS sancisce il principio secondo cui i mezzi di prova audiovisivi possono essere utilizzati esclusivamente "…nei casi previsti dall'ordinamento federale…”. L’art.61 del CGS, a sua volta, limita l’utilizzabilità del mezzo di prova audiovisivo, al comma 2, “…al solo fine della irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati…qualora…i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato un soggetto diverso dall’autore dell’infrazione”, mentre al comma 3, "…limitatamente ai fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l’uso di espressione blasfema non visti dall’arbitro o dal VAR…”. Infine, a norma dell’art.62, comma 1, del CGS, “In caso di condotta violenta di particolare gravità, non rilevata in tutto o in parte dagli ufficiali di gara o dagli altri soggetti di cui al precedente periodo, gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare ai fini della decisione immagini televisive segnalate o depositate con le modalità previste dall'art. 61, commi 3, 4, 5 e 6”. Le fattispecie, sopra richiamate, in cui può farsi legittimo ricorso alla prova televisiva quale mezzo di prova, sono state rigorosamente e tassativamente codificate dal legislatore sportivo (anche nel 2019) e si pongono in rapporto di specialità rispetto all’utilizzo generalizzato dei rapporti degli ufficiali di gara, che, ai sensi dell’art. 61 del CGS, costituiscono la fonte di prova privilegiata circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. La ratio di tale impostazione codicistica, che esprime il principio della predominanza della prova cartacea risultante dai rapporti degli ufficiali di gara, è quello di evitare che possano fare ingresso nel procedimento giustiziale sportivo mezzi di prova difformi rispetto a quelli espressamente previsti e che possano incidere, anche di riflesso, in via determinante, su quanto percepito e refertato dal primo e per così dire “naturale” giudice della gara, ovvero l’Arbitro ed i suoi Assistenti, alle cui dichiarazioni ufficiali è stata attribuita efficacia probatoria generalmente dirimente. La giurisprudenza sportiva è unanime nello statuire l’inammissibilità del mezzo probatorio audiovisivo per finalità o in fattispecie diverse da quelle espressamente previste dal Codice di Giustizia Sportiva, anche al fine di salvaguardare il principio di certezza e di intangibilità delle risultanze del campo, che non possono essere messe in discussione da una rivalutazione postuma degli eventi in sede giudiziaria (per tutte, Corte Sportiva di Appello, Sez. III, decisione n. 240 del 5 aprile 2022, Corte Sportiva di Appello, Sez. III, decisione n. 030 del 14 dicembre 2020; Corte Sportiva di Appello, Sez. I, decisione n. 055 del 09 novembre 2018; Corte Sportiva di Appello, Sez. I, decisione n. 106 del 22 febbraio 2019).

Analizzando i documenti ufficiali di gara, risulta chiara la descrizione della condotta del calciatore Vaccaro, che, per le modalità con cui è stata posta in essere, colpendo un avversario alla nuca con una gomitata volontaria a pugno chiuso, reca in sé una indubbia potenzialità dannosa.

Alla luce degli elementi qualificanti il fatto in esame, pertanto, nel caso di specie il calciatore Vaccaro risulta aver posto in essere una condotta violenta connotata da volontaria aggressività e intenzione di produrre danni da lesioni personali o di offendere o porre in pericolo l’integrità fisica dell’avversario, ovvero ancora di determinarne uno stato di incapacità, anche temporanea, il che, per costante giurisprudenza, integra la fattispecie prevista e disciplinata dall’art. 38 CGS.

Ne consegue che, alla luce della nuova valutazione ex art.72, comma 2, del C.G.S., delle risultanze del procedimento di primo grado, in riforma della decisione impugnata, la richiesta di rideterminazione della sanzione formulata dalla società Acireale meriti accoglimento, con rideterminazione della sanzione nella squalifica per tre giornate effettive di gara.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica a 3 (tre) giornate effettive di gara.

Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Andrea Galli                                                                     Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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