F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0093/CSA pubblicata del 27 Dicembre 2023 – Sig. Andrea Invernizzi
Decisione/0093/CSA-2023-2024
Registro procedimenti n. 0108/CSA/2023-2024
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa - Presidente
Fabio Di Cagno - Vice Presidente
Antonino Tumbiolo - Componente (Relatore)
Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo n. 0108/CSA/2023-2024 proposto dal signor Andrea Invernizzi in data 29.11.2023,
per la riforma della Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale LND di cui al Com. Uff. n. 53 del 21.11.2023;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 13.12.2023, il Dott. Antonino Tumbiolo e udito l'Avv. Andrea Scalco per il reclamante.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Il calciatore Andrea Invernizzi ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica, per 4 giornate effettive di gara, inflittagli in relazione alla gara di Campionato di Serie D girone A, AVC Vogherese 1919- Alcione Milano SSD (Com. Uff. n. 53 del 21.11.2023).
Il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per 4 giornate effettive di gara, motivando così il provvedimento: “Per avere rivolto al Direttore di gara gesto irridente ed espressione irriguardosa”.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 13 dicembre, è stato esaminato il reclamo del calciatore ed è stato ascoltato l’avv. Andrea Scalco, il quale ha illustrato brevemente i motivi del reclamo, con un richiamo a precedenti giurisprudenziali e soffermandosi, in particolare, sulla mancanza di intento lesivo/denigratorio nei confronti dell’arbitro nella espressione usata dal calciatore, trattandosi, a suo dire, di espressione di mera critica nei confronti dell’operato dell’arbitro.
L’avv. Scalco concludeva chiedendo l’accoglimento del reclamo con una riduzione della squalifica a 3 giornate, equivalente al presofferto.
Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere accolto. L’arbitro della gara ha riportato il fatto che ha dato origine alla sanzione disciplinare come segue: "Dopo un fallo fischiato contro si rivolgeva al sottoscritto applaudendo con le mani in maniera plateale e deridendomi dicendo “ma che cazzo di fallo è ... dai datti una sveglia”
Alla luce delle risultanze processuali, considerato il fatto specifico ed il tenore della condotta, consistente in un’unica espressione che, oggettivamente, si colloca al confine tra il legittimo esercizio del diritto di critica della condotta dell’arbitro e la frase irriguardosa nei suoi personali confronti, questa Corte ritiene, ferma restando la configurazione della fattispecie come riconducibile alla norma di cui all’art.36 CGS, di fare qui applicazione dell’art. 13, comma 2, del C.G.S., con conseguente riduzione della squalifica inflitta dal Giudice Sportivo.
P.Q.M.
Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica a 3 (tre) giornate effettive di gara.
Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Antonino Tumbiolo Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce