F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0094/CSA pubblicata del 27 Dicembre 2023 – FC Matera SSD ARL
Decisione/0094/CSA-2023-2024
Registro procedimenti n. 0120/CSA/2023-2024
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno - Vice Presidente
Antonino Tumbiolo - Componente (Relatore)
Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo n. 0120/CSA/2023-2024 proposto dalla società FC Matera SSD ARL in data 01.12.2023,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale LND di cui al Com. Uff. n. 35 del 28.11.2023;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 13.12.2023, il Dott. Antonino Tumbiolo.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società FC Matera ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Vivilecchia Pasquale in relazione alla gara di Campionato Juniores Nazionali girone L, Rotonda Calcio-Matera Grumentum (cfr. Com. Uff. n. 35 del 28.11.2023).
Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per 3 giornate effettive di gara, motivando così il provvedimento: “Per avere colpito con un pugno al volto un calciatore avversario."
Sostiene la società reclamante che, a gioco fermo, il Vivilecchia si sarebbe limitato, dopo aver subito un fallo di gioco, a reagire alla provocazione di un avversario (Medici Francesco), colpendolo con un pugno che però non gli avrebbe arrecato alcun danno. Di conseguenza, non sarebbero ravvisabili, nella fattispecie, i presupposti del gesto violento.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 13 dicembre 2023, il reclamo è stato ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La decisione del Giudice Sportivo è stata presa sulla base del referto arbitrale e dei due supplementi al referto trasmessi dall’arbitro in data 28 novembre 2023.
Nel referto la condotta del calciatore veniva così descritta: “Il n.20 il sig. Vivilecchia Pasquale (calciatore della Matera) dopo un fallo e un battibecco verbale con il signor Medici Francesco sferrava in maniera volontaria e violenta un pugno."
Nel primo supplemento di referto l'arbitro aggiungeva: "In merito alla gara Rotonda calcio-Matera Grumentum, gara di juniores Nazionale valevole per la decima giornata di campionato, specifico che […] l’espulsione del […] e del n. 20 del Matera Vivilecchia Pasquale erano a gioco fermo”. Nel secondo, dichiarava: "In merito alla gara Rotonda calcio-Matera Grumentum, gara
di juniores Nazionale valevole per la decima giornata di campionato, specifico che il pugno sferrato in maniera violenta e volontaria, che ha portato all'espulsione al n. 20 della società ospitata Matera (Vivilecchia Pasquale) ha colpito il volto del n. 2 del Rotonda sig. Medici Francesco."
Gli atti ufficiali sono estremamente chiari nel descrivere la condotta del calciatore ed in particolare la volontarietà e violenza del colpo inferto all’avversario. Trattandosi di un pugno sferrato a gioco fermo, non possono esservi dubbi sulla sussumibilità della condotta in questione nel paradigma dell’art. 38 C.G.S., né il fatto che non vi siano state conseguenza fisiche per l’avversario può valere a sminuire la gravità della condotta sanzionata, al contrario, dette conseguenza potendo invece rilevare in termini di aggravamento della sanzione di tre giornate comminata dal Giudice Sportivo e prevista dall’art. 38 C.G.S. quale minimo edittale.
Pertanto, alla luce degli elementi qualificanti i fatti contestati, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo è congrua e condivisibile e va quindi confermata.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Antonino Tumbiolo Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce