F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0098/CSA pubblicata del 28 Dicembre 2023 – U.C. Sampdoria S.p.A./San Marino Academy

Decisione/0098/CSA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0117/CSA/2023-2024

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Alberto Urso - Componente (relatore)

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0117/CSA/2023-2024, proposto dalla società U.C. Sampdoria S.p.A. in data 07.12.2023

contro

San Marino Academy,

non costituita

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile, di cui al Com. Uff. n. 51/DAF del 29.11.2023;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 18.12.2023, il Dott. Alberto Urso. Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue

RITENUTO IN FATTO

La società U.C. Sampdoria S.p.A. ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile (Com. Uff. n. 51/DAF del 29.11.2023) con cui è stato disposto “di infliggere alla [detta] società […] la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 in favore della società San Marino Accademy e la penalizzazione di un punto in classifica” in ragione dell’assenza della prescritta autoambulanza presso l’impianto, il tutto in relazione alla gara del 26 novembre 2023 del Campionato di Primavera 1 Femminile DCF disputata contro il San Marino Academy.

Nel dolersi di tale decisione la reclamante deduce che la società aveva in realtà ben presentato formale richiesta all’Anpas Liguria di pubblica assistenza con ambulanza in relazione alla suddetta gara, e in effetti l’ambulanza era pervenuta presso l’impianto sportivo alle ore 13,00 del giorno della gara, cioè un’ora prima dell’inizio della disputa della stessa.

Tuttavia la detta ambulanza aveva dovuto allontanarsi alle ore 13,25 circa, senza dare alcun preavviso alla società, salvo il successivo chiarimento - fornito dall’Anpas il 27.11.2023 - con cui si dava conto che la stessa ambulanza era stata trasferita altrove per ragioni di emergenza legate all’attività del cd. “118”, e che al contempo erano state allertate a tal fine le associazioni della zona “Genova Molassana” in modo da garantire un intervento in tempi celeri presso i luoghi della gara nel caso ve ne fosse stata la necessità.

In ragione di ciò, considerato che: la società si era adoperata ai fini dell’assistenza mediante autoambulanza presso i luoghi della gara; la stessa ambulanza era in origine effettivamente presente presso l’impianto e si era dovuta successivamente allontanare per ragioni di pubblico servizio, comunque non ascrivibili alla società; quest’ultima, in ragione dell'imprevedibilità delle esigenze di soccorso pubblico che avevano causato l'improvviso allontanamento dell'ambulanza, e considerati i tempi tecnici, non avrebbe neppure avuto possibilità di garantire la presenza di un'ambulanza privata; tutto ciò considerato, la reclamante invoca l’integrazione di un evento del tutto imprevedibile e non diversamente gestibile dalla stessa, per il quale non le potrebbero muoversi rimproveri.

Per questo, concludendo in conformità, la reclamante ha chiesto l’annullamento della sanzione inflittale e, in subordine, la riforma della decisione di primo grado, con annullamento della sanzione della penalizzazione di un punto in classifica; in via istruttoria ha chiesto di essere ammessa a prova per testi sulle circostanze di fatto riferite nel reclamo.

Non s'è costituita in giudizio l'intimata San Marino Academy.

Alla riunione del 18 dicembre 2023 il reclamo è stato ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto, nei termini e per le ragioni che seguono.

Occorre premettere, in fatto, che dal rapporto arbitrale e relativa integrazione emerge chiaramente come l’ambulanza non fosse presente presso l’impianto durante la gara, ciò che è confermato del resto dalla stessa reclamante, la quale pone in risalto come l’ambulanza si sia allontanata alle ore 13,25 circa, quando la gara ha avuto inizio alle ore 14,00.

In tale contesto, va osservato come il C.U. n. 239/A pubblicato il 28 giugno 2023 (recante "disposizioni riguardanti le competizioni organizzate dalla Divisione Serie  A Femminile Professionistica e dalla Divisione Serie B Femminile, per la stagione sportiva 2023/2024") preveda alla lett. E), punto 7:

“Alle società ospitanti è fatto […] obbligo in occasione della gara di avere ai bordi del campo di gioco una ambulanza con defibrillatore con presenza di personale formato per l’uso dello stesso, espressamente dedicata a giocatrici, dirigenti e ufficiali di gara.

In caso di inosservanza di tale obbligo l’arbitro non deve dare inizio alla gara e la società ospitante deve considerarsi rinunciataria ai sensi dell’art. 53 delle N.O.I.F.

L’ambulanza deve essere posizionata in un’area che permetta un veloce accesso al campo e/o all’area spogliatoi e deve essere a disposizione almeno 60 minuti prima dell’inizio della gara e fino a 60 minuti dopo il fischio finale. Laddove non siano disponibili ambulanze del pronto soccorso ospedaliero, dovranno essere garantite ambulanze private. È fatto altresì obbligo alla società ospitante di provvedere con urgenza alla chiamata di una seconda ambulanza, dove non già presente, qualora la prima dovesse allontanarsi dal campo di gioco. In questo caso, la sostituzione dell’ambulanza dovrà avvenire nel più breve tempo possibile”.

La disposizione è chiara nel sancire un obbligo di “avere ai bordi del campo di gioco una ambulanza” per tutta la durata della gara (e, anzi, da “almeno 60 muniti prima dell’inizio della gara” e “fino a 60 minuti dopo il fischio finale”), così come è chiara nell’individuare le conseguenze dell’inadempimento di tale obbligo, consistenti nel fatto che “la società ospitante deve considerarsi rinunciataria ai sensi dell’art. 53 delle N.O.I.F.”.

Quest’ultima disposizione prevede a sua volta, al comma 2, che “La società che rinuncia alla disputa di una gara di campionato o di altra manifestazione o fa rinunciare la propria squadra a proseguire nella disputa della stessa, laddove sia già in svolgimento, subisce la perdita della gara con il punteggio di 0-3, ovvero 0-6 per le gare di calcio a cinque, o con il punteggio al momento più favorevole alla squadra avversaria nonché la penalizzazione di un punto in classifica, fatta salva l’applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S.”.

Il che è sufficiente ai fini della conferma della sanzione a carico della reclamante: la fattispecie all’esame è infatti ben riconducibile al citato punto 7, lett. E), C.U. n. 239/A, sostanziandosi nell’assenza dell’autoambulanza per l’intera durata della gara; altrettanto pertinente è l’irrogazione della sanzione della perdita della gara con inflizione di un punto di penalizzazione, come direttamente prevista dall’art. 53, comma 2, N.O.I.F. per la società “che rinuncia alla disputa di una gara di campionato”, quale è considerata appunto dal suddetto punto 7, lett. E) la società ospitante che violi l’obbligo di “avere ai bordi del campo di gioco” un’ambulanza, nei termini suesposti.

Non rileva, in senso contrario, il fatto che la società avesse nella specie, anteriormente alla gara, inoltrato all’Anpas Liguria la richiesta dell’ambulanza e che quest’ultima fosse in origine presente presso l’impianto, salvo doversi allontanare successivamente per ragioni inerenti allo svolgimento del servizio di assistenza per “emergenza 118”: da un lato, infatti, il contenuto dell’obbligo a carico della società ospitante, come sancito dal C.U. n. 239/A, si sostanzia nell’“avere” l’autoambulanza ai bordi del campo; dall’altro, la stessa disposizione prevede che “È fatto […] obbligo alla società ospitante di provvedere con urgenza alla chiamata di una seconda ambulanza, dove non già presente, qualora la prima dovesse allontanarsi dal campo di gioco”, con la precisazione che “In questo caso, la sostituzione dell’ambulanza dovrà avvenire nel più breve tempo possibile”.

Per tali ragioni, le circostanze addotte dalla reclamante non valgono a mandarla esente da responsabilità ai sensi del suddetto punto 7, lett. E), C.U. n. 239/A, in combinato disposto con l’art. 53 N.O.I.F., trattandosi di evenienze che non fanno venir meno gli obblighi (e le relative conseguenze, in caso di inadempimento) in capo alla società ospitante, la quale non si è nella specie in alcun modo adoperata per ripristinare l’assistenza prescritta, di guisa che l’intera gara s’è svolta in assenza di autoambulanza.

Allo stesso modo, va respinta la richiesta istruttoria formulata dalla reclamante, attesa la chiarezza delle circostanze di fatto rilevanti ai fini del decidere, e dunque l’irrilevanza qui della richiesta stessa.

In conclusione, per i suesposti motivi il reclamo va respinto e la sanzione integralmente confermata.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Alberto Urso                                                                    Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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