F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0099/CSA pubblicata del 28 Dicembre 2023 – ANR Ardea NF Calcio/U.S.D. Follonica Gavorrano Srl
Decisione/0099/CSA-2023-2024
Registro procedimenti n. 0121/CSA/2023-2024
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno - Vice Presidente (Relatore)
Agostino Chiappiniello – Componente
Franco Granato - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo 0121/CSA/2023-2024 proposto dalla società ANR Ardea NF Calcio in data 04.12.2023,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale LND di cui al Com. Uff. n. 35 del 28.11.2023;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del 18 dicembre 2023, tenutasi in videoconferenza, l'Avv. Fabio Di Cagno e uditi l'Avv. Leonardo Mennella per la reclamante e l'Avv. Federico Menichini, in sostituzione dell'Avv. Mattia Grassani, per la società U.S.D. Follonica Gavorrano Srl;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Con reclamo del 4.12.2023, la società ANR NF Ardea Calcio ha impugnato la seguente decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 35 del 5.12.2023, relativamente alla gara Ardea NF Calcio – Follonica Gavorrano del 25.11.2023, valevole per il campionato Juniores nazionale Under 19: “letto il referto arbitrale e la tempestiva riserva scritta presentata dalla società ospitata, da cui emerge che entrambe le porte del campo di gioco presentavano un’altezza non regolamentare, P.Q.M. delibera: di sanzionare la società ospitante con la perdita della gara con il punteggio di 0-3, nonché l’ammenda di € 100,00 per l’assenza del medico in panchina”.
La reclamante, dopo aver premesso che, a seguito della propria richiesta di variazione per indisponibilità del campo di gioco su cui ospitare la gara, il Dipartimento Interregionale aveva indicato il campo “MIRKO RICCI”, premette altresì che tale campo, presentando una superficie in terra battuta, “per sua natura si presta anche ad interventi di sistemazione volti alla regolarizzazione delle porte mediante scavo in area di rigore, in prossimità della linea di porta, e successivo livellamento, senza per ciò compromettere la regolarità del campo”. Osserva quindi che, dopo una prima misurazione, il proprio dirigente accompagnatore si era dichiarato disponibile ad intervenire per aumentare l’altezza delle porte fino alla misura regolamentare, in ciò coadiuvato da diversa giocatori; tuttavia, decorso un tempo di gioco, l’arbitro aveva inspiegabilmente richiamato le squadre negli spogliatoi ed aveva abbandonato il campo unitamente agli assistenti, nonostante che fosse stata quasi ripristinata l’altezza minima delle porte (l’una 239 cm. e l’altra 238 cm.) e che probabilmente sarebbero bastati ancora pochi minuti (15/20) per raggiungere l’altezza regolamentare, grazie all’attività di scavo e di successivo rastrellamento ad opera degli addetti della società (come da foto e video che produceva).
Lamenta pertanto la reclamante che il Giudice Sportivo, sanzionando essa società con la perdita della gara quale responsabile dell’altezza non regolamentare delle porte, avrebbe omesso di rilevare che l’Arbitro aveva erroneamente applicato la Regola 7.6, lett. b) del Regolamento del Gioco del Calcio a 11 la quale, a proposito della fissazione di un termine pari o inferiore a quello di un tempo di gara, si riferisce esclusivamente alla mancata presentazione delle squadre sul campo di gioco, con esclusione di alcuna possibilità di applicazione analogica al ripristino della regolarità del campo di gioco. In particolare, sostiene la reclamante che il Giudice Sportivo avrebbe dovuto disporre la disputa della gara, sul presupposto che nel caso di specie non andava applicato il termine previsto dalla suddetta Regola 7, bensì il diverso termine individuato nella procedura di cui alla Guida Pratica AIA in riferimento alla Regola 1 “il Terreno di Gioco”: “qualora le irregolarità siano costatate e riguardino la segnatura in generale, le bandierine d’angolo ed il campo per destinazione, l’arbitro inviterà l’associazione o società ospitante, tramite il capitano, ad eliminarle entro un termine che, a sua discrezione, ritiene compatibile con la possibilità di portare a termine la gara. Se ciò non fosse possibile, l’arbitro non darà inizio alla gara”.
Conclude pertanto, previo annullamento della decisione impugnata, per far disporre di giocare la gara non disputata.
Ha resistito la U.S.D. Follonica Gavorrano s.r.l. la quale osserva che il reclamo andrebbe respinto per il solo fatto che la reclamante: ha ammesso la misura irregolare delle porte; ha ammesso la corretta procedura adottata nel caso di specie con la riserva scritta; ha ammesso che l’arbitro aveva concesso un termine pari ad un tempo di gara per sanare l’irregolarità e che l’irregolarità non era stata sanata entro il predetto termine.
Rileva altresì la resistente, con riferimento alla Regola 1 invocata dalla controparte, non solo che il termine per sanare l’eventuale irregolarità è rimesso alla discrezionalità dell’arbitro (potendo essere addirittura inferiore ai 45 min.), ma soprattutto che la medesima disposizione, solo parzialmente riportata dalla reclamante, prevede invece espressamente che quel termine “comunque non dovrà superare la durata di un tempo di gara”. In ogni caso, soccorrerebbe l’art. 60, comma 2, N.O.I.F. il quale, nelle ipotesi di impraticabilità del terreno di gioco “per intemperie o per ogni altra causa”, stabilisce che “in ogni caso, il tempo massimo entro il quale iniziare o riprendere la gara non dovrà superare un tempo di gara”.
Conclude pertanto per il rigetto del reclamo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il referto arbitrale, assolutamente preciso e dettagliato, riporta quanto segue:
“la gara non è stata disputata causa irregolarità nell’altezza delle porte. All’arrivo della terna arbitrale al campo da gioco, la società ospite USD Follonica Gavorrano presentava immediatamente riserva scritta (che si allega al presente referto) chiedendo di effettuare una misurazione dell’altezza e della lunghezza di entrambe le porte per una presunta irregolarità. Così dopo essermi fatto prestare un metro, mi accingevo ad effettuare tale misurazione. Il risultato evidenziava un’altezza irregolare di entrambe le porte. Una misurava 232 cm., l’altra era addirittura obliqua, misurando 233 cm. da un lato e 231 cm. dall’altro. La lunghezza invece misurava 7 m. e 32 cm. per entrambe, misurata dai limiti interni dei due pali. In maniera tale da riuscire a garantire l’inizio della gara entro il limite del tempo di attesa, la società ospitante ASD NF Ardea Calcio iniziava immediatamente a lavorare per riportare l’altezza della porta dalla linea di porta al limite più basso della traversa almeno ai 242 cm. consentita dal Regolamento, compresa la tolleranza. Alla fine dei 45 minuti costituenti il tempo di attesa, tuttavia, l’altezza esatta delle porte misurata dalla linea di porta al limite inferiore della traversa risultava essere di 239 cm. per una porta e 238 cm. per l’altra. Preso atto di ciò alla presenza dei capitani e dei dirigenti di entrambe le squadre, io e gli AA rientravamo negli spogliatoi ed effettuavamo il riconoscimento dei calciatori di entrambe le squadre, dopodiché abbandonavamo il campo da gioco”.
A fronte di tali emergenze, appaiono evidenti le circostanze meramente congetturali sulle quali il reclamo è fondato e che ne impongono, conseguentemente, il rigetto.
Innanzi tutto, si attribuisce all’Arbitro l’erronea applicazione della Regola 7.6. lett. b) del Regolamento, la quale, a proposito del termine della durata di un tempo di gara, sarebbe di stretta ed esclusiva applicazione alla fattispecie del tempo di attesa per la presentazione delle squadre sul terreno in gioco. Trattasi tuttavia di una mera illazione non confortata da alcun risconto oggettivo, posto che l’Arbitro, per quanto appresso si dirà, ha assegnato il giusto termine prescindendo da ogni riferimento alla suddetta Regola.
Neppure convincente appare il richiamo alla Regola 1 (come da Guida Pratica AIA) che, secondo la reclamante, il Giudice Sportivo avrebbe dovuto applicare, evidenziando cioè l’errore in cui l’Arbitro sarebbe incorso nel non aver assegnato un termine ritenuto, a sua discrezione, compatibile con la possibilità di portare a termine la gara: perché anzi tale richiamo, a ben vedere, appare del tutto fuori luogo, sia nella misura in cui le irregolarità ivi previste riguarderebbero solo “la segnatura in generale, le bandierine d’angolo ed il campo per destinazione” e non anche le porte, sia perché la stessa norma prevede (come correttamente rilevato dalla resistente) che quel termine “comunque non dovrà superare la durata di un tempo di gara”(inciso che la reclamante ha sapientemente omesso di riportare).
Sta di fatto che, indipendentemente ed anzi a conferma delle suddette disposizioni regolamentari (indipendentemente dalla loro applicabilità al caso di specie), soccorrono gli artt. 54, comma 2 e 60, comma 2, delle N.O.I.F. i quali, seppure riferiti (il primo) al tempo limite ammesso per la presentazione delle squadre in campo e (il secondo) al tempo utile per ovviare all’impraticabilità del campo di gioco, appaiono espressione di un principio generale (puntualmente recepito nella Guida Pratica AIA in riferimento alla Regola 1 del Regolamento del Calcio a 11) che individua appunto in 45 minuti il tempo limite di attesa che deve essere osservato o assegnato per ovviare a qualunque situazione impeditiva dell’inizio di una gara, salvo un termine inferiore a discrezione dell’Arbitro, nelle situazioni che tale discrezione gli consentono di esercitare.
Nel caso di specie l’Arbitro, lungi dall’individuare alcuna regola specifica, ha correttamente ritenuto di avvalersi del massimo termine consentito per ovviare alla situazione di irregolarità ostativa all’inizio della gara, assegnando alla società NF Ardea 45 minuti di tempo per ristabilire l’esatta altezza delle porte. Trascorso tale termine, altrettanto correttamente ha richiamato le squadre negli spogliatoi e, completata la procedura di identificazione, ha abbandonato il campo di gioco, posto che la regolarità delle porte non era stata ripristinata e che, per stessa ammissione della reclamante, nella migliore delle ipotesi sarebbero occorsi quantomeno ulteriori 15-20 minuti.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alle parti con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Fabio Di Cagno Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce