FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 191/AA del 25/10/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da GENOVESI ASD GUASTICCE 2020

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 45 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Alessandro GENOVESI, e della società A.S.D. GUASTICCE 2020, avente ad oggetto la seguente condotta:

ALESSANDRO GENOVESI, all’epoca dei fatti direttore generale tesserato per la società ASD Guasticce, in violazione del disposto di cui agli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in data 14 giugno 2023, contattato il calciatore sig. Cristiano Perciavalle tesserato per la società USD Lajatico, al fine di convincerlo a tesserarsi per la società ASD Guasticce per la stagione sportiva 2023 - 2024, pubblicando poi in pari data la notizia di aver raggiunto un accordo con il calciatore sui canali social di tale società;

A.S.D. GUASTICCE 2020, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Alessandro Genovesi;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Alessandro GENOVESI e dal Sig. Giovanni BALESTRI nella qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. GUASTICCE 2020;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Alessandro GENOVESI, e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. GUASTICCE 2020;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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