FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 193/AA del 27/10/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da CASALINI SSDARL THIENE 1908 TONELLO ASD CALCIO SARCEDO BUSA ASD ZANE’ 1931 E Altri

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1072 pf 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Gianluigi CASALINI, Osvaldo TONELLO, Amedeo BUSA, Carlo PASIN, Giacomo SIMONATO, Vladimiro REMONATO, Luigi SPEROTTO, Michael Osel OUATTARA, Federico COSTA, Augusto TONIOLO e Luca DALLA STELLA e delle società S.S.DARL THIENE 1908, A.S.D. CALCIO SARCEDO, A.S.D. ZANÈ 1931, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIANLUIGI CASALINI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società SSDARL Thiene 1908, in violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 38, comma 4 delle N.O.I.F., e 40, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società SSDARL Thiene 1908, in concorso con il sig. Carlo Pasin, consentito e comunque non impedito al sig. Giacomo Simonato – iscritto nell’Albo del Settore Tecnico e tesserato dall’11 agosto 2022 in qualità di allenatore in seconda per la società L.R. Vicenza S.p.a. - di svolgere durante la stagione sportiva 2022-2023, attività di allenatore in favore della società SSDARL Thiene 1908 volta alla formazione di giovani calciatori, svolgendo di fatto attività per più di una società nella medesima stagione sportiva;

OSVALDO TONELLO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Calcio Sarcedo, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 38, comma 4 delle N.O.I.F., e 40, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Calcio Sarcedo, consentito e comunque non impedito al sig. Vladimiro Remonato – iscritto nell’Albo del Settore Tecnico e tesserato come allenatore per la società SSDARL Virtus Romano - di svolgere durante la stagione sportiva 2022-2023 e precisamente dal mese di gennaio 2023, dopo l’esonero ricevuto a dicembre 2022 dalla società Virtus Romano, attività di allenatore della prima squadra in favore della società A.S.D. Calcio Sarcedo, svolgendo di fatto attività per più di una società nella medesima stagione sportiva;

AMEDEO BUSA, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Zanè 1931, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 39, comma 1, lett. Fd) del Regolamento del Settore Tecnico e agli artt. 23, comma 1, e 38, comma 1 delle N.O.I.F., per avere lo stesso quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Zanè 1931, in concorso con il sig. Luigi Sperotto, consentito e comunque non impedito ai sig.ri Michael Osei Ouattara e Federico Costa – soggetti non abilitati, privi della idonea qualifica e non iscritti all’Albo del Settore Tecnico ma tesserati come dirigenti accompagnatori per la società A.S.D. Zanè 1931 – durante la stagione sportiva 2022-2023 e precisamente il sig. Ouattara dal mese di settembre sino a dicembre 2022 e il sig. Costa dal mese di dicembre 2022 sino al termine della stagione sportiva, di svolgere di fatto l’attività di allenatori della squadra della categoria Allievi della Società A.S.D. Zanè 1931 al posto di un allenatore abilitato di cui la società non si è dotata; nonché per aver consentito e comunque non impedito al sig. Augusto Toniolo di svolgere l’attività di allenatore della squadra della categoria Allievi della Società A.S.D. Zanè 1931 sino al mese di settembre 2022 in assenza di tesseramento;

CARLO PASIN, all’epoca dei fatti allenatore - responsabile del settore giovanile della società SSDARL Thiene 1908, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 38, comma 4 delle N.O.I.F., e 40, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso quale responsabile del settore giovanile della società SSDARL Thiene 1908, in concorso con il sig. Gianluigi Casalini, consentito e comunque non impedito al sig. Giacomo Simonato – iscritto nell’Albo del Settore Tecnico e tesserato dall’11 agosto 2022 in qualità di allenatore in seconda per la società L.R. Vicenza S.p.a. - di svolgere durante la stagione sportiva 2022-2023, attività di allenatore in favore della società SSDARL Thiene 1908 volta alla formazione di giovani calciatori, svolgendo di fatto attività per più di una società nella medesima stagione sportiva;

GIACOMO SIMONATO, all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la società L.R. Vicenza S.p.a., in violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli art. 37, comma 1, 40, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, e 38, comma 4 delle N.O.I.F., per aver svolto, durante la stagione sportiva 2022-2023 - benché tesserato dall’11 agosto 2022 in qualità di allenatore in seconda per la società L.R. Vicenza S.p.a. - attività di allenatore in favore della società SSDARL Thiene 1908 volta alla formazione di giovani calciatori, svolgendo di fatto attività per più di una società nella medesima stagione sportiva;

VLADIMIRO REMONATO, all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la società SSDARL Virtus Romano, in violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli art. 37, comma 1, 40, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico e 38, comma 4 delle N.O.I.F., per aver svolto, durante la stagione sportiva 2022-2023 - benché tesserato come allenatore per la società SSDARL Virtus Romano, esonerato a dicembre 2022 - attività di allenatore della prima squadra in favore della società A.S.D. Calcio Sarcedo, svolgendo di fatto attività per più di una società nella medesima stagione sportiva;

LUIGI SPEROTTO, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore e responsabile del Settore Giovanile della società A.S.D. Zanè 1931, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 39, comma 1, lett. Fd) del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso quale dirigente accompagnatore e responsabile del Settore Giovanile della società A.S.D. Zanè 1931, in concorso con il sig. Amedeo Busa, consentito e comunque non impedito ai sig.ri Michael Osei Ouattara e Federico Costa – soggetti non abilitati, privi della idonea qualifica e non iscritti all’Albo del Settore Tecnico ma tesserati come dirigenti accompagnatori per la società A.S.D. Zanè 1931 – durante la stagione sportiva 2022-2023 e precisamente il sig. Ouattara dal mese di settembre sino a dicembre 2022 e il sig. Costa dal mese di dicembre 2022 sino al termine della stagione sportiva, di svolgere di fatto l’attività di allenatore della squadra della categoria Allievi della Società A.S.D. Zanè 1931 al posto di un allenatore abilitato di cui la società non si è dotata;

MICHAEL OSEL OUATTARA, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Zanè 1931, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 39, comma 1 lettera Fd) del Regolamento del Settore Tecnico, poiché nella stagione sportiva 2022-2023 e precisamente dal mese di settembre sino a dicembre 2022, benché non abilitato, privo della idonea qualifica e non iscritto all’Albo del Settore Tecnico, ma tesserato come dirigente accompagnatore per la società A.S.D. Zanè 1931 ha svolto di fatto l’attività di allenatore della squadra della categoria Allievi della A.S.D. Zanè 1931 al posto di un allenatore abilitato di cui la società non si è dotata;

FEDERICO COSTA, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Zanè 1931, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 39, comma 1 lettera Fd) del Regolamento del Settore Tecnico, poiché nella stagione sportiva 2022-2023 e precisamente dal mese di dicembre 2022 e sino la termine della stagione sportiva, benché non abilitato, privo della idonea qualifica e non iscritto all’Albo del Settore Tecnico, ma tesserato come dirigente accompagnatore per la società A.S.D. Zanè 1931 ha svolto di fatto l’attività di allenatore della squadra della categoria Allievi della A.S.D. Zanè 1931 al posto di un allenatore abilitato di cui la società non si è dotata;

AUGUSTO TONIOLO, all’epoca dei fatti allenatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Zanè 1931, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 33, comma 1, e 37, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, ed art. 38, comma 1 delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in assenza di tesseramento, svolto l’attività di allenatore in favore della squadra della categoria Allievi della società A.S.D. Zanè 1931 per il periodo di luglio, agosto e settembre 2022;

LUCA DALLA STELLA, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Zanè 1931, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, in assenza di tesseramento, svolto l’attività di dirigente accompagnatore in favore della squadra della categoria Allievi della società A.S.D. Zanè 1931 per il periodo di luglio, agosto e settembre 2022 S.S.DARL THIENE 1908, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sig.ri Gianluigi Casalini e Carlo Pasin ed al cui interno e nel cui interesse ha posto in essere i comportamenti sopra descritti il sig. Giacomo Simonato;

A.S.D. CALCIO SARCEDO, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il sig. Osvaldo Tonello ed al cui interno e nel cui interesse ha posto in essere i comportamenti sopra descritti il sig. Vladimiro Remonato; A.S.D. ZANÈ 1931, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sig.ri Amedeo Busa, Luigi Sperotto, Michael Osei Ouattara, Federico Costa ed al cui interno e nel cui interesse hanno posto in essere i comportamenti sopra descritti i sig.ri Augusto Toniolo e Luca Dalla Stella;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art.126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Gianluigi CASALINI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società S.S.DARL THIENE 1908, Osvaldo TONELLO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. CALCIO SARCEDO, Amedeo BUSA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. ZANÈ 1931, e dai Sig.ri Carlo PASIN, Giacomo SIMONATO, Vladimiro REMONATO, Luigi SPEROTTO, Michael Osel OUATTARA, Federico COSTA, Augusto TONIOLO e Luca DALLA STELLA;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Gianluigi CASALINI, di 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Osvaldo TONELLO, di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Amedeo BUSA, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Carlo PASIN, di mesi 1 (uno) di squalifica e € 6.000,00 (seimila/00) di ammenda per il Sig. Giacomo SIMONATO, di 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di squalifica per il Sig. Vladimiro REMONATO, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Luigi SPEROTTO, di 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Michael Osel OUATTARA, di 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Federico COSTA, di mesi 1 (uno) e 15 (quindici) giorni di squalifica per il Sig. Augusto TONIOLO, di mesi 1 (uno) e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Luca DALLA STELLA, di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società S.S.DARL THIENE 1908, di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. CALCIO SARCEDO, di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società A.S.D. ZANÈ 1931;

− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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