FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 197/AA del 02/11/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da BUGIANI POOL 84 PISTOIA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1017 pfi 22-23 adottato nei confronti della società A.S.D. BUGIANI POOL 84 PISTOIA, avente ad oggetto la seguente condotta:

A.S.D. BUGIANI POOL 84 PISTOIA, per responsabilità ai sensi dell’art. 25, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere un proprio sostenitore presente in tribuna, in occasione della gara Bugiani Pool 84 – Borgo a Buggiano disputata in data 1.4.2023 e valevole per il campionato di Terza Categoria della Delegazione Provinciale di Pistoia, rivolto grida oltraggiose all’indirizzo del sig. Franco Batini, arbitro effettivo della sezione A.I.A. di Pistoia anch’egli presente in tribuna, nonché dell’arbitro dell’incontro;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Biagio RIZZO, nella qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. BUGIANI POOL 84 PISTOIA;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società A.S.D. BUGIANI POOL 84 PISTOIA;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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