FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 199/AA del 02/11/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da MONTEFERRI ASD MENTANA CALCIO 2019

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1185 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. Lorenzo MONTEFERRI, e della società A.S.D. MENTANA CALCIO 2019, avente ad oggetto la seguente condotta:

LORENZO MONTEFERRI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Mentana Calcio 2019, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposo dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Mentana Calcio 2019, omesso di provvedere al regolare tesseramento dei seguenti calciatori, nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nella file delle squadre schierate dalla società ASD Mentana Calcio 2019 alle gare di seguito specificate per ciascuno di loro: sigg.ri Federico Hoxha, Leonardo Codrescu, Armando Canofari, Loris Sejdini, Nicolas Nicolai e Lorenzo Gjoni nella gara Accademia Sporting – ASD Mentana Calcio 2019 del 19.1.2023 e nella gara SS Lazio – Mentana Calcio dell’11.3.2023, entrambe valevoli per la categoria Primi Calci anni 2014 e 2015; sig. Federico Massacci nella gara Settebagni – Mentana Calcio del 25.3.2023, valevole per la categoria Primi Calci; sigg.ri Alvin Allushi, Edoardo Barolat, Leonardo Fratestefano, Samuele Lobefaro, Eduard Patraucianu, Marco Pugliese, Cristian Qosia, Christian Marino, Tommaso Ventorino e Francesco Angelini nella gara Nomentum – Mentana Calcio del 25.2.2023, valevole per la categoria Pulcini 1° anno; nonché ancora per aver consentito, e comunque non impedito, ai calciatori appena citati di svolgere attività sportiva privi della certificazione attestante l’idoneità alla stessa;

A.S.D. MENTANA CALCIO 2019, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e i comportamenti posti in essere all’epoca dei fatti dai propri tesserati Sig.ri Lorenzo Monteferri e Fabio Odierna; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art.126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Lorenzo MONTEFERRI in proprio e, in qualità di Presidente, per conto della società A.S.D. MENTANA CALCIO 2019;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 75 (settantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Lorenzo MONTEFERRI, e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. MENTANA CALCIO 2019;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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