FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 202/AA del 06/11/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da D’angelo FIORILLO ACD PISCOPIO 2019
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1093 pfi 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Michele D’ANGELO e Dario FIORILLO, e della società A.C.D. PISCOPIO 2019, avente ad oggetto la seguente condotta:
MICHELE D’ANGELO, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.C.D. Piscopio 2019; in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dell’art. 39, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso nella stagione sportiva 2022-2023, quantomeno dal 27.2.2023 al 23.4.2023, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società A.C.D. Piscopio 2019 militante nel campionato di Seconda Categoria, pur essendo sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;
DARIO FIORILLO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.C.D. Piscopio 2019, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dall’art. 39, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere affidato nella stagione sportiva 2022 - 2023, quantomeno dal 27.2.2023 al 23.4.2023, il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato di Seconda Categoria, al sig. Michele D’Angelo nonostante lo stesso fosse sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;
A.C.D. PISCOPIO 2019, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per la quale erano tesserati i sigg.ri Dario Fiorillo e Michele d’Angelo all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Dario FIORILLO in proprio e, in qualità di presidente e legale rappresentante, per conto della società ACD PISCOPIO 2019, e dal Sig. Michele D’ANGELO;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Michele D’ANGELO, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Dario FIORILLO, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ACD PISCOPIO 2019;
- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.