FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 206/AA del 06/11/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da ARDOLINO TALIERCIO RUSSO ASD QUINQUE DE ROCA
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 74 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Roberto RUSSO, Clemente TALIERCIO, Bernardo ARDOLINO, e della società A.S.D. QUINQUE DE ROCA, avente ad oggetto la seguente condotta:
ROBERTO RUSSO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Quinque De Roca, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale, per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Quinque De Roca, omesso di provvedere al regolare tesseramento del sig. Ardolino Bernardo nonché per avere consentito, e comunque non impedito, che lo stesso calciatore prendesse parte, nelle fila della squadra schierata dalla A.S.D. Quinque De Roca, alle gare A.S.D. Quinque De Roca - A.S.D. Cicciano del 22.12.2023, A.S.D. MS8- A.S.D. Quinque De Ro-ca del 28.1.2023, A.S.D. Quinque De RocaA.S.D. Atletico Cercola del 4.3.2023 ed A.S.D. Quinque De Roca- A.S.D. Sperone del 18.3.2023, tutte valevoli per il campionato di Seconda Categoria; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa;
CLEMENTE TALIERCIO, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Quinque De Roca, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in occasione delle gare A.S.D. Quinque De Roca - A.S.D. Cicciano del 22.12.2023, A.S.D. MS8- A.S.D. Quinque De Roca del 28.1.2023, A.S.D. Quinque De Roca- A.S.D. Atletico Cercola del 4.3.2023 ed A.S.D. Quinque De Roca - A.S.D. Sperone del 18.3.2023, tutte valevoli per il Campionato di Seconda Categoria, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore le distinte di gara consegnate all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Quinque De Roca, nelle quali è indicato il nominativo del calciatore sig. Ardolino Bernardo, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;
BERNARDO ARDOLINO, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Quinque De Roca, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F., per avere preso parte, nelle file delle squadre schierate dalla società A.S.D. Quinque De Roca, alle gare A.S.D. Quinque De Roca - A.S.D. Cicciano del 22.12.2023, A.S.D. MS8- A.S.D. Quinque De Ro-ca del 28.1.2023, A.S.D. Quinque De Roca- A.S.D. Atletico Cercola del 4.3.2023 ed A.S.D. Quinque De Roca- A.S.D. Sperone del 18.3.2023, tutte valevoli per il campionato di Seconda Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva;
A.S.D. QUINQUE DE ROCA, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Roberto Russo e Clemente Taliercio ed al cui interno e nel cui interesse il sig. Bernardo Ardolino ha posto in essere gli atti e i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione; - vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Roberto RUSSO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. QUINQUE DE ROCA, e dai Sig.ri Clemente TALIERCIO e Bernardo ARDOLINO;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Roberto RUSSO, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Clemente TALIERCIO, di 3 (tre) giornate di squalifica per il Sig. Bernardo ARDOLINO, e di € 225,00 (duecentoventicinque/00) di ammenda e di 2 (due) punti di penalizzazione per la società A.S.D. QUINQUE DE ROCA;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.