FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 208/AA del 08/11/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da FATTORE APICELLA VAIDA ASSOCIAZIONE PROCASOLLA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 67 pfi 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Pasquale FATTORE, Giovanni APICELLA, Oleksandra VAIDA e della società ASSOCIAZIONE PROCASOLLA, avente ad oggetto la seguente condotta:

PASQUALE FATTORE, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società Associazione Procasolla, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte nelle fila della squadra schierata dalla società Associazione Procasolla alla gara A.S.D. Real Poggiomarino – Associazione Procasolla del 13.11.2022, valevole per il campionato di Calcio a 5 di serie D, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva;

GIOVANNI APICELLA, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società Associazione Procasolla, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara A.S.D. Real Poggiomarino – Associazione Procasolla del 13.11.2022 valevole per il campionato di Calcio a 5 di serie D, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società Associazione Procasolla, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento del calciatore sig. Pasquale Fattore;

OLEKSANDRA VAIDA, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Associazione Procasolla, in violazione dell’art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Associazione Procasolla, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Pasquale Fattore nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nella fila della squadra schierata dalla società Associazione Procasolla alla gara A.S.D. Real Poggiomarino – Associazione Procasolla del 13.11.2022 valevole per il campionato di Calcio a 5 di serie D; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa;

ASSOCIAZIONE PROCASOLLA, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale, per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Oleksandra Vaida e Giovanni Apicella ed al cui interno e nel cui interesse il sig. Pasquale Fattore ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra Oleksandra VAIDA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASSOCIAZIONE PROCASOLLA, e dai Sig.ri Pasquale FATTORE e Giovanni APICELLA;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Pasquale FATTORE, 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Giovanni APICELLA, 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per la Sig.ra Oleksandra VAIDA, e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda e punti 1 (uno) da scontare nel campionato di competenza per la società ASSOCIAZIONE PROCASOLLA;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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