FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 213/AA del 16/11/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da CARLET SCATTOLIN FAOTTO A.S.D. SARONECANEVA S.S.D. CARBONERA ARL

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1160 pfi 22-23 adottato nei confronti dei Sigg. Stefano CARLET, Angelo SCATTOLIN, Giovanni FAOTTO e delle società A.S.D. SARONECANEVA e S.S.D. CARBONERA A.r.l., avente ad oggetto la seguente condotta:

STEFANO CARLET, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Saronecaneva, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 2.6 e 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2022 - 2023, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, per avere omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione del torneo “1^ Trofeo Globe Light” organizzato dalla società A.S.D. Crocetta 1920 Academy, svoltosi presso lo stadio comunale Bianchin di Crocetta del Montello (TV) in data 13 maggio 2023, al quale ha partecipato la prima squadra femminile della società dallo stesso rappresentata, torneo che è risultato non essere stato autorizzato dalla Delegazione Provinciale di Treviso;

ANGELO SCATTOLIN. all’epoca dei fatti consigliere della società S.S.D. Carbonera, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 2.6 e 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2022 - 2023, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, per avere omesso di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione preventiva all’organizzazione e realizzazione del torneo “1^ Trofeo Globe Light” organizzato dalla società A.S.D. Crocetta 1920 Academy, svoltosi presso lo stadio comunale Bianchin di Crocetta del Montello (TV) in data 13 maggio 2023, al quale ha partecipato la prima squadra femminile della società S.S.D. Carbonera, torneo che è risultato non essere stato autorizzato dalla Delegazione Provinciale di Treviso;

GIOVANNI FAOTTO, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società S.S.D. Carbonera, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 2.6 e 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2022 - 2023, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, per avere omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione preventiva all’organizzazione e realizzazione del torneo “1^ Trofeo Globe Light” organizzato dalla società A.S.D. Crocetta 1920 Academy, svoltosi presso lo stadio comunale Bianchin di Crocetta del Montello (TV) in data 13 maggio 2023, al quale ha partecipato la prima squadra femminile della società dallo stesso rappresentata, torneo che è risultato non essere autorizzato dalla Delegazione Provinciale di Treviso;

A.S.D. SARONECANEVA, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il Sig. Stefano CARLET;

S.S.D. CARBONERA A.r.l., per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i Sigg. Angelo SCATTOLIN e Giovanni FAOTTO;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art.126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Stefano CARLET in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. SARONECANEVA, dal Sig. Giovanni FAOTTO, in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società S.S.D. CARBONERA A.r.l., e dal Sig. Angelo SCATTOLIN;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Stefano CARLET, di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Giovanni FAOTTO, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Angelo SCATTOLIN, di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. SARONECANEVA, e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società S.S.D. CARBONERA A.r.l.;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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