FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 214/AA del 16/11/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da CALZETTI SSD PARLESCA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 243 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Roberto CALZETTI, e della società S.S.D. PARLESCA, avente ad oggetto la seguente condotta:

ROBERTO CALZETTI, all’epoca dei fatti dirigente dotato di poteri di rappresentanza della società S.S.D. Parlesca, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, a mezzo di un messaggio di posta elettronica avente quale oggetto “DESIGNAZIONI”, inviato in data 2.10.2023 alle ore 18.30 dal proprio indirizzo di posta elettronica all’indirizzo e-mail del Comitato Regionale Arbitri Umbria, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione e della credibilità della classe arbitrale, dei designatori e degli arbitri delle gare Parlesca – Casa del Diavolo disputata in data 24.9.2023 e Calcio Castello F. Giunti - Parlesca disputata in data 1.10.2023, entrambe valevoli per il campionato di Prima Categoria del Comitato Regionale Umbria;

S.S.D. PARLESCA, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, e dell’art. 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Roberto Calzetti;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Roberto CALZETTI, e dal Sig. Luigi ROSINI, in qualità di legale Rappresentante, per conto della società S.S.D. PARLESCA;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Roberto CALZETTI, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società S.S.D. PARLESCA;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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