FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 215/AA del 22/11/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da BOSSINI ASD SAN GIOVANNI CALCIO A 5

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 13 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Mirco BOSSINI, e della società A.S.D. SAN GIOVANNI CALCIO A 5, avente ad oggetto la seguente condotta:

MIRCO BOSSINI, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di legale rappresentanza della società ASD San Giovanni calcio a 5, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 47, comma 1, del Regolamento della L.N.D., per non aver provveduto al tesseramento di un allenatore per la s.s. 2022-2023;

A.S.D. SAN GIOVANNI CALCIO A 5, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte ascritte al proprio legale rappresentante all’epoca dei fatti;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art.126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Mirco BOSSINI in proprio e, in qualità di Presidente, per conto della società A.S.D. SAN GIOVANNI CALCIO A 5;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Mirco BOSSINI, e di € 100,00 (cento/00) di ammenda per la società A.S.D. SAN GIOVANNI CALCIO A 5;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it