FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 217/AA del 22/11/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da ZANATTA GRANZIOL A.S.D. LOVISPRESIANO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 44 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Francesco ZANATTA, Renato GRANZIOL, e della società A.S.D. LOVISPRESIANO, avente ad oggetto la seguente condotta:

FRANCESCO ZANATTA, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Lovispresiano, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 45, comma 1, e 46, comma 2, del Regolamento della L.N.D., per avere lo stesso, quale presidente della società A.S.D. Lovispresiano, consentito e comunque non impedito che il sig. Renato Granziol, segretario della società dallo stesso rappresentata, subordinasse la concessione dello svincolo ai calciatori di seguito indicati alla corresponsione della somma specificata per ciascuno di loro: per il calciatore sig. Juri Merlika al pagamento dell’importo di € 800,00, per il calciatore sig. Filippo de Bortolis al pagamento dell’importo di € 2.500,00, per il calciatore sig. Marko Koci al pagamento dell’importo di € 500,00, per il calciatore sig. Edoardo de Bortoli al pagamento di un somma di denaro non specificata, per il sig. Mathias Bellotto al pagamento dell’importo di € 350,00, per il calciatore sig. Antonio Elio Marian al pagamento dell’importo di € 1.800,00 e per il sig. Antonio Amalfitano al pagamento dell’importo di € 800,00; RENATO GRANZIOL, all’epoca dei fatti segretario della società A.S.D. Lovispresiano, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 45, comma 1, e 46, comma 2, del Regolamento della L.N.D., per avere lo stesso, quale segretario della società A.S.D. Lovispresiano, subordinato la concessione dello svincolo ai calciatori di seguito indicati alla corresponsione della somma specificata per ciascuno di loro: per il calciatore sig. Juri Merlika al pagamento dell’importo di € 800,00, per il calciatore sig. Filippo de Bortolis al pagamento dell’importo di € 2.500,00, per il calciatore sig. Marko Koci al pagamento dell’importo di € 500,00, per il calciatore sig. Edoardo de Bortoli al pagamento di un somma di denaro non specificata, per il sig. Mathias Bellotto al pagamento dell’importo di € 350,00, per il calciatore sig. Antonio Elio Marian al pagamento dell’importo di € 1.800,00 e per il sig. Antonio Amalfitano al pagamento dell’importo di € 800,00;

A.S.D. LOVISPRESIANO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Francesco Zanatta e Renato Granziol; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Renato GRANZIOL e Francesco ZANATTA in proprio e, in qualità di presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. LOVISPRESIANO;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Francesco ZANATTA, di 6 (sei) mesi di inibizione per il Sig. Renato GRANZIOL e di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società A.S.D. LOVISPRESIANO;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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