FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 220/AA del 22/11/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da SALERNO M. SALERNO J. AS REAL CONTURSI TERME

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 86 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Massimo SALERNO, Jennyfer SALERNO, e della società A.S. REAL CONTURSI TERME, avente ad oggetto la seguente condotta:

MASSIMO SALERNO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S. Real Contursi Terme, in violazione degli artt. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale, per avere lo stesso, benché tesserato come presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S. Real Contursi Terme, preso parte come calciatore all'incontro A.S. Real Contursi Terme – A.S.D. Oliveto Citra 1975 del 29.1.2023 valevole per il campionato di Terza Categoria, nelle fila della squadra schierata dalla A.S. Real Contursi Terme, senza averne titolo perché non tesserato come calciatore e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

JENNYFER SALERNO, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserata per la società A.S. Real Contursi Terme, in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere la stessa, in occasione dell'incontro A.S. Real Contursi Terme – A.S.D. Oliveto Citra 1975 del 29.1.2023 valevole per il campionato di Terza Categoria, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore la distinta di gara della squadra schierata dalla società A.S. Real Contursi Terme consegnata all'arbitro, nella quale è indicato il nominativo del sig. Massimo Salerno, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento come calciatore dello stesso;

A.S. REAL CONTURSI TERME, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i Sig.ri Massimo Salerno e Jennyfer Salerno;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Jennyfer SALERNO e Massimo SALERNO, in proprio e, in qualità di presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S. REAL CONTURSI TERME;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Massimo SALERNO, di mesi 1 (uno) e giorni 15 (quindici) di inibizione per la Sig.ra Jennyfer SALERNO e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda e di punti 1 (uno) di penalizzazione per la società A.S. REAL CONTURSI TERME;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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