FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 222/AA del 22/11/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da SETTIMI ZOFFOLI ASD POL PETRIANA
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 130 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Stefano SETTIMI e Maurizio ZOFFOLI, e della società A.S.D. POL PETRIANA, avente ad oggetto la seguente condotta:
STEFANO SETTIMI, all’epoca dei fatti vice presidente della società A.S.D. Pol. Petriana, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 10.2, del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2022- 2023, per aver organizzato e realizzato un “open day” presso i campi sportivi di Torrevecchia e Gelsomino a decorrere dal 5 giugno 2023 in assenza di autorizzazione ed in assenza di comunicazione al coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente;
MAURIZIO ZOFFOLI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Pol. Petriana, in violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 10.2 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2022 - 2023, per avere organizzato e realizzato un “open day” presso i campi sportivi di Torrevecchia e Gelsomino a decorrere dal 5 giugno 2023 in assenza di autorizzazione e di comunicazione al coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente;
A.S.D. POL PETRIANA, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Maurizio Zoffoli e Stefano Settimi;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Stefano SETTIMI, e dal Sig. Maurizio ZOFFOLI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. POL PETRIANA;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Stefano SETTIMI, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Maurizio ZOFFOLI, e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. POL PETRIANA;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.