FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 223/AA del 22/11/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da CAVALIERE DE CARLO FONTANA ASD CASAPESENNA CALCIO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 58 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Mario CAVALIERE, Donato DE CARLO e Nicolas FONTANA, e della società A.S.D. CASAPESENNA CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

MARIO CAVALIERE, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. F.C. Lusciano, oggi A.S.D. Casapesenna Calcio, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. F.C. Lusciano (oggi A.S.D. Casapesenna Calcio), omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Nicolas Fontana, nonché per avere consentito, e comunque non impedito, che lo stesso partecipasse, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. F.C. Lusciano, alla gara F.C. Lusciano – Virtus Liburia del 26.10.2022, valevole per la Coppa Campania di 1^ Categoria; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa;

DONATO DE CARLO, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. F.C. Lusciano, oggi A.S.D. Casapesenna Calcio, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in occasione della gara F.C. Lusciano – Virtus Liburia del 26.10.2022 valevole per la Coppa Campania di 1^ Categoria, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. F.C. Lusciano, oggi A.S.D. Casapesenna Calcio, nella quale è indicato il nominativo calciatore sig. Nicolas Fontana, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

NICOLAS FONTANA, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. F.C. Lusciano, oggi A.S.D. Casapesenna Calcio, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. F.C. Lusciano (oggi A.S.D. Casapesenna Calcio), alla gara F.C. Lusciano – Virtus Liburia del 26.10.2022 valevole per la Coppa Campania di 1^ Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva;

A.S.D. CASAPESENNA CALCIO, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Mario Cavaliere e Donato De Carlo, ed al cui interno e nel cui interesse il sig. Nicolas Fontana ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Mario CAVALIERE, Donato DE CARLO e Nicolas FONTANA, nonché dal Sig. Domenico Fontana, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. CASAPESENNA CALCIO;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Mario CAVALIERE, di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Donato DE CARLO, di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Nicolas FONTANA, e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda e 1 (uno) punto di penalizzazione da scontare nel campionato di competenza s.s. 2023-2024 per la società A.S.D. CASAPESENNA CALCIO;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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