FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 228/AA del 24/11/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da CUCCINIELLO CATALDO ASD LUPO FIDELIS
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 104 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Roberto CUCCINIELLO, Mathias CATALDO, e della società A.S.D. LUPO FIDELIS, avente ad oggetto la seguente condotta:
ROBERTO CUCCINIELLO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Lupo Fidelis, in violazione dell’art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Lupo Fidelis, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Mathias Cataldo, nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nella fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Lupo Fidelis alle gare A.S.D. Città di Solofra – A.S.D. Lupo Fidelis del 19.2.2023 ed A.S.D. City Soccer – A.S.D. Lupo Fidelis del 5.3.2023, entrambe valevoli per il campionato Under 15; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa;
MATHIAS CATALDO, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Lupo Fidelis, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F., per avere preso parte, nelle file della squadra schierata dalla società A.S.D. Lupo Fidelis, alle gare A.S.D. Città di Solofra – A.S.D. Lupo Fidelis del 19.2.2023 ed A.S.D. City Soccer – A.S.D. Lupo Fidelis del 5.3.2023, entrambe valevoli per il Campionato Under 15, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva;
A.S.D. LUPO FIDELIS, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il Sig. Roberto Cucciniello, ed al cui interno e nel cui interesse il sig. Mathias Cataldo ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Mathias CATALDO e Roberto CUCCINIELLO in proprio e, in qualità di presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. LUPO FIDELIS; - vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Roberto CUCCINIELLO, di 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Mathias CATALDO e di 2 (due) punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato di competenza e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. LUPO FIDELIS;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.