FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 243/AA del 29/11/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da ZUMBO MICELI CENTONZE RENNA ASD FC GALATINA ASD DIAVOLI ROSSI PGS LUPIAE LECCE

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1134 pf 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Antonino ZUMBO, Cesare MICELI, Alessandro CENTONZE e Oronzo RENNA, e delle società ASD FOOTBALL CLUB GALATINA, ASD DIAVOLI ROSSI e PGS LUPIAE LECCE ASD, avente ad oggetto la seguente condotta:

ANTONINO ZUMBO, iscritto nell’albo dei tecnici, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso in data 18 maggio 2023 inviato al Comitato Regionale Puglia una richiesta di autorizzazione allo svolgimento di un torneo denominato “Mom Soccer Cup” da realizzarsi in data 20 maggio 2023 presso il centro sportivo “Kolbe” di Lecce, utilizzando moduli modificati artificiosamente, nei quali era indicata quale compagine organizzatrice la società A.S.D. Black White Leverano, che tuttavia non era a conoscenza della domanda presentata. In violazione, altresì, dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché in relazione a quanto disposto dall’art. 9 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 del 1 luglio 2022 della stagione sportiva 2022 - 2023 e dall’art. 1 del Comunicato Ufficiale n. 22 del 25 luglio 2022 del Settore Giovanile e Scolastico, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28 del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, per avere organizzato e realizzato il torneo denominato “Mom Soccer Cup”, riservato alle categorie “Primi Calci” e “Pulcini Misti”, svoltosi presso il centro sportivo “Kolbe” di Lecce in data 20 maggio 2023, nonostante il diniego espresso dal Comitato Regionale Puglia;

CESARE MICELI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Football Galatina, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto disposto dall’art. 9 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 del 1 luglio 2022 della stagione sportiva 2022 - 2023 e dall’art. 1 del Comunicato Ufficiale n. 22 del 25 luglio 2022 del Settore Giovanile e Scolastico, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28 del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata ottenuta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione del torneo “Mom Soccer Cup”, organizzato dal sig. Antonino Zumbo e svoltosi presso il centro sportivo “Kolbe” di Lecce in data 20 maggio 2023, al quale hanno partecipato le squadra delle categorie “Primi Calci” e “Pulcini” della società dallo stesso rappresentata; torneo risultato non autorizzato dal Comitato Regionale Puglia;

ALESSANDRO CENTONZE, all’epoca dei fatti vice presidente dotato di poteri di rappresentanza della società P.G.S. Lupiae Lecce A.S.D., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto disposto dall’art. 9 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 del 1 luglio 2022 della stagione sportiva 2022 - 2023 e dall’art. 1 del Comunicato Ufficiale n. 22 del 25 luglio 2022 del Settore Giovanile e Scolastico, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28 del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata ottenuta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione del torneo “Mom Soccer Cup”, organizzato dal sig. Antonino Zumbo e svoltosi presso il centro sportivo “Kolbe” di Lecce in data 20 maggio 2023, al quale ha partecipato la squadra della categoria “Pulcini” della società dallo stesso rappresentata; torneo risultato non autorizzato dal Comitato Regionale Puglia;

ORONZO RENNA, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Diavoli Rossi, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto disposto dall’art. 9 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 del 1 luglio 2022 della stagione sportiva 2022 - 2023 e dall’art. 1 del Comunicato Ufficiale n. 22 del 25 luglio 2022 del Settore Giovanile e Scolastico, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28 del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata ottenuta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione del torneo “Mom Soccer Cup”, organizzato dal sig. Antonino Zumbo e svoltosi presso il centro sportivo “Kolbe” di Lecce in data 20 maggio 2023, al quale hanno partecipato le squadra delle categorie “Primi Calci” e “Pulcini” della società dallo stesso rappresentata; torneo risultato non autorizzato dal Comitato Regionale Puglia;

ASD FOTBALL CLUB GALATINA, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per i fatti e comportamenti posti in essere dal proprio Presidente dotato di poteri di rappresentanza, così come descritto nel precedente capo di incolpazione; ASD DIAVOLI ROSSI, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per i fatti e comportamenti posti in essere dal proprio Presidente dotato di poteri di rappresentanza, così come descritto nel precedente capo di incolpazione;

PGS LUPIAE LECCE ASD, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per i fatti e comportamenti posti in essere dal proprio Vice Presidente dotato di poteri di rappresentanza, così come descritto nel precedente capo di incolpazione;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Antonino ZUMBO, Cesare MICELI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD FOOTBALL CLUB GALATINA, Alessandro CENTONZE, Oronzo RENNA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD DIAVOLI ROSSI, e dal Sig. Andrea Quarta, in qualità di legale rappresentante, per conto della società PGS LUPIAE LECCE ASD;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 7 (sette) mesi di squalifica per il Sig. Antonino ZUMBO, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Cesare MICELI, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Alessandro CENTONZE, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Oronzo RENNA, di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società ASD FOOTBALL CLUB GALATINA, di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società ASD DIAVOLI ROSSI, di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società PGS LUPIAE LECCE ASD;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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