FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 244/AA del 29/11/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da COMPETIELLO ASD SS GIUSEPPE SICONOLFI
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 76 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Angelo COMPETIELLO, e della società ASD SS GIUSEPPE SICONOLFI avente ad oggetto la seguente condotta:
ANGELO COMPETIELLO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. S.S. Giuseppe Siconolfi, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. S.S. Giuseppe Siconolfi, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Lisena Andrea nonché per avere consentito, e comunque non impedito, che lo stesso prendesse parte nelle fila della squadra schierata dalla A.S.D. S.S. Giuseppe Siconolfi alla gara SSDRL Nocerina calcio 1910 - ASD SS Giuseppe Siconolfi del 26.2.2023 valevole per il campionato Regionale Under 18; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa;
ASD SS GIUSEPPE SICONOLFI, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale, all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione, erano tesserati i soggetti avvisati nel presente procedimento;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Angelo COMPETIELLO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD SS GIUSEPPE SICONOLFI;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Angelo COMPETIELLO, e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda e 1 (uno) punto di penalizzazione per la società ASD SS GIUSEPPE SICONOLFI;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.