FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 248/AA del 29/11/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da CORRADO MANFREDONIA SQUILLANTE ASD LIVING SARNO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 103 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Antonio CORRADO, Alfonso MANFREDONIA, Giosuè SQUILLANTE e della società A.S.D. LIVING SARNO, avente ad oggetto la seguente condotta: ANTONIO CORRADO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Living Sarno, in violazione dell’art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Living Sarno, omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori sigg.ri Michele Sorrentino ed Oussama Louh, nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nella file delle squadre schierate dalla società A.S.D. Living Sarno alle seguenti gare valevoli per il campionato Under 15, e precisamente: il calciatore Oussama Louh alle gare A.S.D. Football Project M.S.S. – A.S.D. Living Sarno del 13.11.2022 ed A.S.D. Toria – A.S.D. Living Sarno del 28.1.2023, mentre il calciatore sig. Michele Sorrentino alla gara A.S.D. Toria – A.S.D. Living Sarno del 28.1.2023; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, ai calciatori appena citati di svolgere attività sportiva privi della certificazione attestante l’idoneità alla stessa; in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Living Sarno, omesso di provvedere al regolare tesseramento dei sig.ri Giosuè Squillante ed Alfonso Manfredonia, nonché per avere consentito agli stessi, e comunque non impedito, di svolgere il ruolo ed il compito di dirigenti accompagnatori ufficiali delle squadre schierate dalla società A.S.D. Living Sarno quantomeno in occasione delle seguenti gare valevoli per il Campionato Under 15, e precisamente: il sig. Giousè Squillante in occasione della gara A.S.D. Football Project M.S.S. – A.S.D. Living Sarno del 13.11.2022 ed il sig. Alfonso Manfredonia in occasione della gara A.S.D. Toria – A.S.D. Living Sarno del 28.1.2023; ALFONSO MANFREDONIA, all’epoca dei fatti soggetto non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Living Sarno, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, quantomeno in occasione della gara A.S.D. Toria – A.S.D. Living Sarno dell’8.1.2023 valevole per il Campionato Under 15, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Living Sarno nella quale sono indicati i nominativi dei calciatori sig. Oussama Louh e Michele Sorrentino, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento degli stessi; nonché in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, quantomeno in occasione della gara A.S.D. Toria – A.S.D. Living Sarno del 28.1.2023 valevole per il campionato Under 15, assunto la qualifica e svolto il ruolo di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società A.S.D. Living Sarno pur non essendo tesserato per tale società; GIOSUÈ SQUILLANTE, all’epoca dei fatti soggetto non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Living Sarno, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, quantomeno in occasione della gara A.S.D. Football Project M.S.S. – A.S.D. Living Sarno del 13.11.2022 valevole per il Campionato Under 15, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Living Sarno nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Oussama Louh, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; nonché in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quantomeno in occasione della gara A.S.D. Football Project M.S.S. – A.S.D. Living Sarno del 13.11.2022 valevole per il campionato Under 15, assunto la qualifica e svolto il ruolo di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società A.S.D. Living Sarno pur non essendo tesserato per tale società; A.S.D. LIVING SARNO, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il Sig. Antonio Corrado ed al cui interno e nel cui interesse i Sig.ri Giosuè Squillante, Alfonso Manfredonia, hanno posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Antonio CORRADO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. LIVING SARNO, e dai Sig.ri Alfonso MANFREDONIA e Giosuè SQUILLANTE; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Antonio CORRADO, di mesi 1 (uno) e giorni 15 (quindici) di inibizione per il Sig. Alfonso MANFREDONIA, di mesi 1 (uno) e giorni 15 (quindici) di inibizione per il Sig. Giosuè SQUILLANTE, e di € 175,00 (centosettantacinque/00) di ammenda e di punti 1 (uno) di penalizzazione da scontare nel campionato di competenza per la società A.S.D. LIVING SARNO; si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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