FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 249/AA del 29/11/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da MANGANIELLO RAMAGLIA ASD ORATORIO DON GUANELLA SCAMPIA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 291 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Aniello MANGANIELLO e Mario RAMAGLIA, e della società ASD ORATORIO DON GUANELLA SCAMPIA avente ad oggetto la seguente condotta:

ANIELLO MANGANIELLO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Oratorio Don Guanella Scampia, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, a mezzo di un “post” pubblicato in data 22.10.2023, alle ore 10.43, sulla “pagina” della società Oratorio Don Guanella Scampia denominata “Oratorio DON Guanella Scampia Calcio” del social network “facebook”, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione dell’arbitro della gara Oratorio Don Guanella Scampia – Neapolis disputata il 21.10.2023 e valevole per il girone A del campionato di Promozione del Comitato Regionale Campania;

MARIO RAMAGLIA, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Oratorio Don Guanella Scampia, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, a mezzo di un “post” pubblicato in data 21.10.2023, alle ore 21.46, sul proprio profilo personale del social network “facebook”, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione dell’arbitro della gara Oratorio Don Guanella Scampia – Neapolis disputata il 21.10.2023 e valevole per il girone A del campionato di Promozione del Comitato Regionale Campania;

ASD ORATORIO DON GUANELLA SCAMPIA, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi degli artt. 6, commi 1 e 2, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Aniello Manganiello e Mario Ramaglia;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Aniello MANGANIELLO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD ORATORIO DON GUANELLA SCAMPIA, e dal Sig. Mario RAMAGLIA;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Aniello MANGANIELLO, di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per il Sig. Mario RAMAGLIA, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD ORATORIO DON GUANELLA SCAMPIA;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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