FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 251/AA del 30/11/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da GIULIANI ROSA’ AVIO CALCIO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 99 pf 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Beniamino GIULIANI e Renzo ROSA’, e della società AVIO CALCIO avente ad oggetto la seguente condotta:
BENIAMINO GIULIANI, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società AVIO CALCIO, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, perché in data 21.06.2023, a seguito di varie ed inopportune insistenze, si faceva inviare tramite messaggio whatsapp dal sig. Renzo Rosà, membro del Consiglio Direttivo del CPA di Trento, le foto di una bozza di documento, ancora non definitivo e non ufficiale, raffigurante sia un estratto del regolamento sia la composizione dei due gironi del campionato di prima categoria stagione sportiva 23/24 della Provincia Autonoma di Trento, foto che, a sua volta, inviava ad altre società calcistiche;
RENZO ROSA’, all’epoca dei fatti tesserato per la FIGC quale membro del Consiglio Direttivo del Comitato Provinciale Autonomo di Trento e, come tale, svolgente una attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, perché in data 21.06.2023, successivamente alla riunione del Consiglio Direttivo del 20.06.2023, effettuata al fine di pianificare la composizione e il regolamento dei due gironi del campionato di prima categoria stagione sportiva 23/24 della Provincia Autonoma di Trento, inviava via whatsapp al dirigente della società Avio Calcio signor Beniamino Giuliani, che a sua volta le faceva girare ad altre società calcistiche, le foto di una bozza di documento, ancora non definitivo e non ufficiale, raffigurante sia un estratto del regolamento sia la composizione dei gironi del predetto campionato;
AVIO CALCIO, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva, quale Direttore Sportivo, il sig. Beniamino Giuliani all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Beniamino GIULIANI e Renzo ROSA’, e dal Sig. Corrado Brighenti, in qualità di legale rappresentante, per conto della società AVIO CALCIO;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Beniamino GIULIANI, di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni per il Sig. Renzo ROSA’, e di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società AVIO CALCIO;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.