FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 254/AA del 04/12/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da NAPOLITANO BIANCARDI

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 106 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Marco NAPOLITANO e Feliciano BIANCARDI, avente ad oggetto la seguente condotta:

MARCO NAPOLITANO, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società U.S.D. G. Carotenuto, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso, parte nelle fila della squadra schierata dalla società U.S.D. G. Carotenuto, alla gara A.S.D. Bellizzi Irpino 2019 - U.S.D. G. Carotenuto del 06.02.2023 valevole per il campionato Juniores Under 19, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva;

FELICIANO BIANCARDI, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società U.S.D. G. Carotenuto, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società U.S.D. G. Carotenuto, alla gara A.S.D. Bellizzi Irpino 2019 - U.S.D. G. Carotenuto del 06.02.2023, valevole per il campionato Juniores Under 19, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; - vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Marco NAPOLITANO e Feliciano BIANCARDI;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig. Marco NAPOLITANO, e di 2 (due) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig. Feliciano BIANCARDI;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it