FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 257/AA del 07/12/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da A.C. ROMANENGO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 7 pfi 23-24 adottato nei confronti della società A.C. ROMANENGO avente ad oggetto la seguente condotta:
A.C. ROMANENGO, a titolo di responsabilità ai sensi dell’art. 25, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere i propri sostenitori posizionati nella tribuna dell’impianto Comunale “G. Bersanino” di Vistarino (PV), dal 25° minuto del primo tempo sino al 9° minuto del secondo tempo della gara A.S. Vistarino – A.C. Romanengo del 21.5.2023 valevole per i play out del campionato di Promozione, proferito all’indirizzo del secondo assistente arbitrale espressioni minacciose e ingiuriose, nonché per avere i propri sostenitori, al termine della gara A.S. Vistarino – A.C. Romanengo del 21.5.2023, rivolto frasi ingiuriose alla terna arbitrale che si accingeva a lasciare l’impianto sportivo, scortata dalle Forze dell’Ordine intervenute in loco;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Luigi GRITTI, in qualità di Presidente dotato di Poteri di rappresentanza, per conto della società A.C. ROMANENGO;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 600,00 (seicento/00) di ammenda per la società A.C. ROMANENGO;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.