FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 258/AA del 07/12/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da DE GREGORI ASD PRO VENEZIA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 141 pfi 23-24 adottato nei confronti della Sig.ra Emma DE GREGORI, e della società ASD PRO VENEZIA avente ad oggetto la seguente condotta:

EMMA DE GREGORI, all’epoca dei fatti calciatrice tesserata per la A.S.D. Pro Venezia ed attualmente tesserata per la A.S.D. Venezia Calcio 1985, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 28, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere la stessa in data 14.5.2023, al termine della gara Pro Venezia – Chievo Verona Women disputata presso il campo sportivo “S. Alvise” di Venezia valevole per il girone S del Campionato Regionale Under 15 Femminile, applaudito in senso ironico l’arbitro del predetto incontro, sig. Mohammad Musa, il quale era intento ad uscire dal cancello dell’impianto sportivo in cui si era svolto l’incontro, rivolgendo allo stesso espressioni offensive e razziste;

ASD PRO VENEZIA, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserata la calciatrice sig.ra Emma De Gregori;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra Emma DE GREGORI e dal Sig. Andrea Bortolini, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD PRO VENEZIA;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 5 (cinque) giornate di squalifica per la Sig.ra Emma DE GREGORI, e di € 350,00 (trecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD PRO VENEZIA;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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