FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 259/AA del 11/12/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da DRAGO COSTANZA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 112 pf 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Calogero DRAGO e Pietro COSTANZA, avente ad oggetto la seguente condotta:

CALOGERO DRAGO, all’epoca dei fatti associato A.I.A, Presidente della Sez. AIA di Agrigento, in violazione dell’art. 42, punti 1 e 3, lettere a, b e c del Regolamento A.I.A., per aver omesso di informare il Comitato Nazionale dell’A.I.A. della precedente nomina (risalente al 16.5.2008), a Presidente Onorario della sezione AIA di Agrigento dell’arbitro benemerito sig. Liberto Giuseppe, prima della richiesta di ratifica allo stesso Comitato Nazionale del conferimento della Presidenza Onoraria all’arbitro benemerito sig. Salvatore Contino;

PIETRO COSTANZA, all’epoca dei fatti associato AIA, con la qualifica di arbitro benemerito, appartenente alla sezione AIA di Agrigento, in violazione dell’art. 42, punti 1 e 3, lettere a, b e c del Regolamento A.I.A., per avere, in qualità di Presidente dell’assemblea elettiva del 16.6.2023 della sezione di Agrigento, approvato e sottoscritto il relativo verbale di nomina dell’arbitro benemerito, sig. Salvatore Contino a Presidente onorario della sezione AIA di Agrigento, non considerando la precedente nomina a Presidente Onorario della sezione AIA di Agrigento dell’arbitro benemerito sig. Liberto Giuseppe, approvata nell’Assemblea sezionale elettiva della stessa sezione di Agrigento del 16.5.2008, presieduta dallo stesso sig. Costanza Pietro;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Calogero DRAGO e Pietro COSTANZA;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di sospensione per il Sig. Calogero DRAGO, e di 2 (due) mesi di sospensione per il Sig. Pietro COSTANZA;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

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