FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 260/AA del 14/12/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da TRAVERSARI RAPONI ACD ANITRELLA
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1114 pfi 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Francesco TRAVERSARI e Antonio RAPONI, e della società ACD ANITRELLA avente ad oggetto la seguente condotta:
FRANCESCO TRAVERSARI, all’epoca dei fatti presidente della società A.C.D. Anitrella, in violazione degli articoli 4, comma 1, e 36, comma 2, lett. a), del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, al termine della gara Anitrella – Arce 1932 disputata in data 19 marzo 2023 e valevole per il girone E del campionato di Promozione del Comitato Regionale Lazio, dopo aver fatto ingresso sul terreno di gioco unitamente al sig. Antonio Raponi, direttore sportivo tesserato per la stessa società, e ad alcuni sostenitori, proferito nei confronti dei componenti la terna arbitrale ripetute espressioni di contenuto intimidatorio, nonché gravemente ingiuriose ed irriguardose; ANTONIO RAPONI, all’epoca dei fatti direttore sportivo tesserato per la società A.C.D. Anitrella, in violazione degli articoli 4, comma 1, e 36, comma 2, lett. a), del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, al termine della gara Anitrella – Arce 1932 disputata in data 19 marzo 2023 e valevole per il girone E del campionato di Promozione del Comitato Regionale Lazio, dopo aver fatto ingresso sul terreno di gioco unitamente al sig. Francesco Traversari, presidente della stessa società, e ad alcuni sostenitori, proferito nei confronti dei componenti la terna arbitrale ripetute espressioni di contenuto intimidatorio, nonché gravemente ingiuriose ed irriguardose;
ACD ANITRELLA, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’articolo 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale i sigg.ri Francesco Traversari ed Antonio Raponi erano tesserati all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Francesco TRAVERSARI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ACD ANITRELLA, e dal Sig. Antonio RAPONI;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per Sig. Francesco TRAVERSARI, di 2 (due) mesi di inibizione per Sig. Antonio RAPONI, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ACD ANITRELLA;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.