FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 261/AA del 15/12/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da MOURINHO A.S. ROMA SRL
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 465 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Josè Mario DOS SANTOS MOURINHO, e della società A.S. ROMA S.R.L. avente ad oggetto la seguente condotta:
JOSÈ MARIO DOS SANTOS MOURINHO, all’epoca dei fatti, soggetto appartenente all’Ordinamento federale in quanto inquadrato nei ruoli del Settore Tecnico FIGC quale tecnico UEFA e tesserato per la corrente stagione sportiva per la società A.S. ROMA S.r.l., in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e 37, del Regolamento del Settore Tecnico, sia in via autonoma che in relazione all’art. 23, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver lo stesso, nel corso della conferenza stampa di presentazione della gara SASSUOLO vs ROMA in calendario alla data del 03.12.2023 e valevole per la 14^ giornata del Campionato Nazionale Serie A TIM, espresso giudizi lesivi del prestigio e della reputazione propri, sia, dell’arbitro designato per dirigere l’incontro de quo (A.E. Sig. Matteo MARCENARO della Sez. AIA di Genova), sia, del calciatore Domenico BERARDI, mediante frasi ed espressioni offensive;
A.S. ROMA S.R.L., per responsabilità oggettiva ai sensi degli artt. 6, comma 2, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per il comportamento ascrivibile al Sig. Josè Mario DOS SANTOS MOURINHO, nella propria qualità di tesserato della società all’epoca dei fatti; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Josè Mario DOS SANTOS MOURINHO, e dalla Sig.ra Evangelia SOULOUKOU, in qualità di legale rappresentante pro tempore, per conto della società A.S. ROMA S.R.L.;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 20.000,00 (ventimila/00) di ammenda da devolvere alla Associazione Italiana Leucemie (AIL) per il Sig. Josè Mario DOS SANTOS MOURINHO, e di € 20.000,00 (ventimila/00) di ammenda da devolvere alla Associazione Italiana Leucemie (AIL) per la società A.S. ROMA S.R.L.;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.