FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 265/AA del 18/12/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da PELLISSIER DONADEL FC CLIVENSE SM

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 60 pf 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Sergio PELLISSIER, Gregory Jason DONADEL, e della società F.C. CLIVENSE S.M., avente ad oggetto la seguente condotta:

SERGIO PELLISSIER, in qualità di Presidente della SSDARL FC Clivense S.M., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver permesso o comunque non impedito che il sig. Donadel Gregory Jason, Allenatore di base UEFA B, all’epoca dei fatti tesserato per la ASD Pescantina Settimo, svolgesse nei mesi di maggio e giugno 2023, ancora in costanza di tesseramento per la società ASD Pescantina Settimo in qualità di Direttore Sportivo del Settore Giovanile, attività di proselitismo nei confronti di diversi giovani calciatori tesserati per le società A.S.D. San Martino Giovani, ASD Villafranca e SSD San Zeno Verona, al fine di convincerli, con promesse di diversi benefit di natura organizzativa e tecnica, a tesserarsi per la FC Clivense S.M. per la successiva stagione sportiva 2023-2024;

GREGORY JASON DONADEL, Allenatore di base UEFA B, all’epoca dei fatti tesserato per la ASD Pescantina Settimo, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 37, comma 1, 40, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico e 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver posto in essere - durante la stagione sportiva 2022-2023, nei mesi di maggio e giugno 2023, ancora in costanza di tesseramento per la società ASD Pescantina Settimo in qualità di Direttore Sportivo del Settore Giovanile, attività di proselitismo nei confronti di diversi giovani calciatori tesserati per le società A.S.D. San Martino Giovani, ASD Villafranca e SSD San Zeno Verona, al fine di convincerli a tesserarsi per la FC Clivense S.M. per la successiva stagione sportiva 2023-2024, società presso la quale lo stesso Donadel Gregory Jason sarebbe stato interessato a trasferirsi, contattando loro e i loro genitori e organizzando due incontri, in data 25 maggio 2023 e 1 giugno 2023 (date in cui il Donadel era ancora tesserato per la ASD Pescantina), volti al loro trasferimento presso la FC Clivense S.M. per la stagione sportiva 2023-2024, promettendo diversi benefit di natura organizzativa e tecnica ai genitori dei ragazzi del 2013 affinché tesserassero i propri figli con la Clivense. Fatti accaduti ancora con la stagione sportiva 2022-2023 non conclusa; F.C. CLIVENSE S.M., per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale, all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione, erano tesserati i soggetti avvisati nel presente procedimento; - vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art.126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Sergio PELLISSIER in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società F.C. CLIVENSE S.M., e dal Sig. Gregory Jason DONADEL;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Sergio PELLISSIER, di 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Gregory Jason DONADEL, e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società F.C. CLIVENSE S.M.;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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