FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 269/AA del 18/12/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da PASQUETTO LATO GRESTA MARAGLIULO Mauro ESPOSITO Eleonora ESPOSITO SGS SPES ARTIGLIO SSDARL

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1113 pfi 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Fabrizio PASQUETTO, Massimiliano LATO, Pietro GRESTA, Michele MARAGLIULO, Mauro ESPOSITO, Eleonora ESPOSITO e della società S.G.S. SPES ARTIGLIO SSDARL, avente ad oggetto la seguente condotta:

FABRIZIO PASQUETTO, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la SGS Spes Artiglio, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 2 del Comunicato Ufficiale n. 1 della stagione sportiva 2022 – 2023 del Settore Giovanile e Scolastico, nonché dall’art. 39, comma 1 lett. fd, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, quantomeno nella stagione sportiva 2022 - 2023 fino al mese di aprile 2023, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società SGS Spes Artiglio militante nel girone B del campionato Under 17 Regionale, pur non essendo in possesso della prescritta abilitazione e dell’iscrizione all’albo del Settore Tecnico; MASSIMILIANO LATO, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la SGS Spes Artiglio, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 2 del Comunicato Ufficiale n. 1 della stagione sportiva 2022 – 2023 del Settore Giovanile e Scolastico, nonché dall’art. 39, comma 1 lett. fd, del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, quantomeno nella stagione sportiva 2022 - 2023 fino al mese di aprile 2023, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore in seconda della squadra della società SGS Spes Artiglio militante nel girone B del campionato Under 17 Regionale, pur non essendo in possesso della prescritta abilitazione e dell’iscrizione all’albo del Settore Tecnico; in violazione dell’art 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art 61, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in occasione della gara Spes Artiglio – Real Monterotondo Scalo, disputata in data 19.3.2023 e valevole per il girone B del Campionato Under 17 Regionali, sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società SGS Spes Artiglio nella quale è indicato il nominativo dell’allenatore sig. Pietro Gresta non presente a tale gara, attestando in tal modo in maniera non veridica la regolare presenza dello stesso in panchina come allenatore;

PIETRO GRESTA, all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la SGS Spes Artiglio, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, in occasione della gara Spes Artiglio – Real Monterotondo Scalo, disputata in data 19.3.2023 e valevole per il girone B del Campionato Under 17 Regionali, acconsentito ad essere inserito nella distinta consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società SGS Spes Artiglio come allenatore della squadra della Spes Artiglio, sebbene non fosse presente all’incontro; MICHELE MARAGLIULO, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società SGS Spes Artiglio, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 36, comma 2 lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, in occasione della gara Spes Artiglio – Real Monterotondo Scalo, disputata in data 19.3.2023 e valevole per il girone B del Campionato Under 17 Regionali, urlato nei confronti dell’arbitro dell’incontro espressioni gravemente offensive; MAURO ESPOSITO, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società SGS Spes Artiglio, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto e disposto dall’art 37, comma 1, delle N.O.I.F., per avere svolto, nel corso della Stagione Sportiva 2022 – 2023, il ruolo e le funzioni di presidente della società SGS Spes Artiglio senza essere tesserato per tale società;

ELEONORA ESPOSITO, all’epoca dei fatti presidente della SGS SPES ARTIGLIO, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F., per avere consentito, e comunque non impedito, che nel corso della Stagione Sportiva 2022 - 2023 il sig. Mauro Esposito svolgesse le funzioni di fatto di presidente della società SGS Spes Artiglio pur non essendo tesserato per tale società; in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F., nonché dell’art. 2 del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della stagione sportiva 2022 – 2023, nonché dall’art. 39, comma 1 lett. fd, del Regolamento del Settore Tecnico per avere la stessa, quantomeno nella stagione sportiva 2022 - 2023 e fino al mese di aprile 2023, consentito e comunque non impedito al sig. Fabrizio Pasquetto, soggetto privo della necessaria abilitazione e tesserato per la società quale dirigente accompagnatore, di svolgere di fatto l’attività di allenatore della squadra della società dalla stessa rappresentata militante nel girone B del campionato Under 17 Regionali; in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F., nonché dell’art. 2 del Comunicato Ufficiale n.1 del Settore Giovanile e Scolastico della stagione sportiva 2022 – 2023, nonché dall’art. 39, comma 1 lett. fd, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere la stessa, quantomeno nella stagione sportiva 2022 - 2023 e fino al mese di aprile 2023, consentito e comunque non impedito al sig. Massimiliano Lato, soggetto privo della necessaria abilitazione e tesserato per la società quale dirigente, di svolgere di fatto l’attività di allenatore in seconda della squadra della società dalla stessa rappresentata militante nel girone B del campionato Under 17 Regionali;

S.G.S. SPES ARTIGLIO SSDARL, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale, all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione, erano tesserati i soggetti avvisati nel presente procedimento; - vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Fabrizio PASQUETTO, Massimiliano LATO, Pietro GRESTA, Michele MARAGLIULO, Mauro ESPOSITO, ed Eleonora ESPOSITO in proprio e, in qualità di Presidente, per conto della società S.G.S. SPES ARTIGLIO SSDARL;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Fabrizio PASQUETTO, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Massimiliano LATO, di 1 (una) giornata di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Pietro GRESTA, di mesi 1 (uno) di inibizione per il Sig. Michele MARAGLIULO, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Mauro ESPOSITO, di 4 (quattro) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per la Sig.ra Eleonora ESPOSITO e di € 500,00 (cinquecento) di ammenda per la società S.G.S. SPES ARTIGLIO SSDARL;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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