FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 274/AA del 22/12/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da MIERI ASD CITTA’ DI BATTIPAGLIA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 147 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Luca DI MIERI, e della società ASD CITTA’ DI BATTIPAGLIA (già A.S.D. BELLIZZI IRPINO 2019), avente ad oggetto la seguente condotta:

LUCA DI MIERI, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, all’interno e nell’interesse della società ASD CITTA’ DI BATTIPAGLIA (già A.S.D. BELLIZZI IRPINO 2019), in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 33, comma 1, e 37, comma 1, del Regolamento Settore Tecnico e dall’art. 38, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in assenza di tesseramento, svolto attività di allenatore per la società ASD CITTA’ DI BATTIPAGLIA (già A.S.D. BELLIZZI IRPINO 2019) dal giorno 6 dicembre 2022 al 29 marzo 2023;

ASD CITTA’ DI BATTIPAGLIA, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 1 e comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Luca DI MIERI, così come riportati nel precedente capo di incolpazione; - vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Luca DI MIERI, e dal Sig. Ivan Ontano, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD CITTA’ DI BATTIPAGLIA; - vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Luca DI MIERI, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ASD CITTA’ DI BATTIPAGLIA;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

 

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