F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 16/TFNT del 28 Dicembre 2023 (motivazioni) – Ricorso del sig. Roberto Gabriele Nastasa – Reg. Prot. 14/TFN-ST

Decisione/0016/TFNST-2023-2024

Registro procedimenti n. 0014/TFNST/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE TESSERAMENTI

 

composto dai Sigg.ri:

Antonio Rinaudo – Presidente

Domenico Apicella – Componente (Relatore)

Giovanni Chiappiniello – Componente

Alessandro Giuseppe Maruccio – Componente

Angelo Pasquale Perta – Componente

ha pronunciato, all’udienza del giorno 18 dicembre 2023, sul ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a), CGS proposto dal calciatore Roberto Gabriele Nastasa (m. 2146066) avverso il provvedimento del Dipartimento Interregionale - LND, con il quale è stata rigettata la richiesta di svincolo ex art. 109 NOIF dalla società ASD Chieri (m. 930580),

la seguente

DECISIONE

Premesso in fatto

Con istanza ex art. 89, comma 1 lett. a), del Codice di Giustizia Sportiva, datata 28.11.2023 e notificata a mezzo pec in pari data, il calciatore Roberto Gabriele Nastasa (matricola 2146066) proponeva ricorso avverso il provvedimento del Dipartimento Interregionale – LND datato 30.10.2023, con il quale veniva rigettata la richiesta di svincolo ex art. 109 NOIF proposta in data 9.10.2023 alla società ASD Chieri (m. 930580).

A sostegno della propria domanda il calciatore Nastasa rappresentava che con raccomandata a/r inviata alla società ed alla LND Dipartimento interregionale - Sezione Tesseramenti, in data 9.10.2023, aveva avanzato istanza ex art. 109 NOIF per ottenere lo svincolo considerata la circostanza che lo stesso non aveva mai ricevuto alcuna convocazione per partecipare agli allenamenti. La società ASD CHIERI proponeva opposizione, che l’Ufficio competente della LND – Dipartimento di interregionale accoglieva, in quanto, la società avrebbe “prodotto sufficienti atti a dimostrare l’inesistenza del diritto allo svincolo del calciatore”; per l’effetto rigettava l’istanza presentata dal calciatore, di tal guisa non provvedendo al richiesto svincolo per inattività dell’atleta.

La difesa del calciatore, nel ricorso dinanzi al TFN - Sezione Tesseramenti, preliminarmente evidenziava che le motivazioni dell’opposizione proposte dalla società risultavano non aderenti al disposto normativo di cui all’art. 109 NOIF, e pertanto la decisione doveva essere rideterminata. D’altro canto, la società, a sua difesa, produceva alcune convocazioni, inviate al calciatore per partecipare alla disputa di gare calcistiche (n. 4 e nella specie: sabato 21 ottobre 2023, riferita alla gara Under 19 contro il BRA; domenica 22 ottobre 2023, riferita alla gara della prima squadra di serie D contro la Vogherese;  sabato 28 ottobre 2023, riferita alla gara Under 19 contro il Derthona;  domenica 29 ottobre 2023, riferita alla gara della prima squadra in serie D contro il Varese) di fatto inviate successivamente all’istanza di svincolo presentata dallo stesso.

Con il ricorso presentato dinanzi al TFN - Sezione Tesseramenti, il calciatore impugnava il provvedimento della L.N.D. oltre a contestare integralmente le ragioni esposte dalla società ASD CHIERI, per chiedere la riforma della suddetta decisione del Dipartimento Interregionale della medesima Lega. Va, altresì, aggiunto che la difesa del calciatore non notificava il ricorso alla LND - Dipartimento Interregionale (parte controinteressata).

All'udienza del 18 dicembre 2023, tenuta in modalità videoconferenza, era presente il legale del calciatore ricorrente. Nessuno compariva per la Società convenuta.

Decisione

Il ricorso de quo è da ritenersi inammissibile per violazione dell’art. 49, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva.

Dalla disamina della documentazione versata in atti non risulta che la difesa del ricorrente abbia infatti notificato il ricorso de quo all’organo federale che ha adottato la avversata decisione di rigetto dello svincolo ex art. 109 NOIF al calciatore Roberto Gabriele Nastasa, nel caso di specie al Dipartimento Interregionale – LND, in quanto parte controinteressata.

Tale rilevata omissione assume autonoma ed assorbente rilevanza ai fini del decidere, in quanto costituisce una violazione delle fondamentali regole di instaurazione del corretto contraddittorio, previsto dall’art. 49 del Codice di Giustizia Sportiva.

Infatti, l’omessa notifica del ricorso all’organo federale che ha adottato la decisione oggetto di impugnazione avanti l’intestato Tribunale, in quanto parte controinteressata, è vizio rilevabile di ufficio in quanto incide preliminarmente sulla corretta instaurazione del giudizio e del suo contraddittorio, risultando assorbente rispetto alla valutazione di ogni altra questione.

Il Collegio sul punto non ha motivo di discostarsi dalla consolidata giurisprudenza della stessa Sezione (Dec. N. 40/TFN-ST/2022 2023; Dec. N. 8/TFN-ST/2023-2024), che si è uniformata alla decisione n. 95 delle Sezioni Unite della Corte Federale d’Appello resa in data 3.05.2023 (Registro procedimenti n. 0122/CFA/2022-2023) con la quale è stato fissato il principio di diritto secondo cui il “ricorso di primo grado vada notificato tempestivamente anche, ed in primo luogo, agli organi competenti (ai sensi dell’art.49, comma 4, CGS) nella loro qualità di soggetti che hanno adottato il provvedimento. Soggetti che, pertanto, costituiscono parte necessaria, legittimata a sostenere le ragioni del provvedimento dinanzi agli organi della Giustizia Sportiva”.

Tale orientamento giurisprudenziale ha trovato ulteriore conferma, nel segno del suo consolidamento, nella successiva decisione n. 125 del 28.06.2023 (Registro procedimenti n. 0148/CFA/2022-2023) della Prima Sezione della Corte Federale d’Appello. Pertanto, nel caso oggetto del presente giudizio, l’omessa notifica del ricorso in oggetto al Dipartimento Interregionale – LND, in quanto parte controinteressata, determina la conseguente pronuncia di inammissibilità dello stesso, restando preclusa ogni altra valutazione del merito della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso proposto dal calciatore Roberto Gabriele Nastasa per la mancata notifica del ricorso al Dipartimento Interregionale – LND, ai sensi dell’art.

49, comma 4, CGS. Spese compensate.

Così deciso nella Camera di consiglio del 18 dicembre 2023.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Domenico Apicella                                                            Antonio Rinaudo

 

Depositato in data 28 dicembre 2023.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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