F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0130/TFN – SD del 16 Gennaio 2024 (motivazioni) – Deferimento n. 15418/181pf23-24/GC/GR/ff del 15 dicembre 2023, nei confronti della società Campobasso FC SSD A RL – Reg. Prot. 124/TFN-SD

Decisione/0130/TFNSD-2023-2024

Registro procedimenti n. 0124/TFNSD/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Pierpaolo Grasso – Vice Presidente

Antonella Arpini – Componente

Amedeo Citarella – Componente

Giammaria Camici – Componente (Relatore)

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 11 gennaio 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 15418/181pf23-24/GC/GR/ff del 15 dicembre 2023, nei confronti della società Campobasso FC SSD A RL,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto del giorno 14 dicembre 2023, depositato il successivo 15 dicembre 2023, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale la società CAMPOBASSO F.C. S.S.D. A R.L. a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Andrea Mosconi, così come riportati nel seguente capo di incolpazione contenuto nella comunicazione di conclusione delle indagini notificata: “sig. Andrea Mosconi, iscritto nell’albo dei tecnici, all’epoca dei fatti tesserato per la società Campobasso F.C. S.S.D. a r.l.: violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma sia in relazione a quanto disposto dall’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, dopo il termine della gara Vastogirardi – Campobasso disputata in data 3 settembre 2023 e valevole per il primo turno della Coppa Italia Serie D, posto in essere una condotta violenta nei confronti del sig. Giuseppe Giglio, dirigente tesserato per la società A.S.D. Polisportiva Vastogirardi; nello specifico il sig. Andrea Mosconi, a seguito di una discussione con il sig. Giuseppe Giglio, colpiva quest’ultimo con un pugno all’altezza del volto”.

La fase istruttoria

In data 4/09/2023 la Procura Federale, a seguito di articolo pubblicato sul sito “ primonumero.it” nel quale si riferiva quanto accaduto al termine della gara Vastogirardi - Campobasso del 3 settembre 2023, valevole per la Coppa Italia Dilettanti, allorquando il tecnico del CAMPOBASSO, sig. Andrea MOSCONI, avrebbe attinto con un pugno al volto il Direttore Sportivo del VASTOGIRARDI, sig. Giuseppe GIGLIO, iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 181pf23-24 avente ad oggetto “Notizia stampa pubblicata sul sito "primonumero.it" in ordine ad una presunta condotta violenta del tecnico Andrea Mosconi - UEFA A cod. 49.220 – in occasione della gara Vastogirardi-Campobasso del 3 settembre 2023”.

L’attività istruttoria della Procura Federale si sviluppava con l’acquisizione dei fogli censimento delle Società coinvolte, con l’acquisizione dei moduli di tesseramento dei soggetti interessati e con l’audizione di alcuni tesserati del VASTOGIRARDI, fra i quali il Presidente, il Dirigente Accompagnatore e il Capitano della compagine nonché il Direttore Sportivo, sig. Giuseppe GIGLIO e l’allenatore del CAMPOBASSO, sig. Andrea MOSCONI. Venivano altresì acquisiti agli atti tanto un comunicato stampa del VASTOGIRARDI, quanto altro comunicato di replica del CAMPOBASSO. Quest’ultima società, pur smentendo la ricostruzione dei fatti offerta dall’avversaria, offriva la propria disponibilità a “un incontro privato per chiarire (e superare) l’accaduto”.

Al termine dell’attività istruttoria l’Organo requirente notificava, in data 13.11.2023, al sig. Andrea MOSCONI e alla società CAMPOBASSO F.C. S.S.D. A R.L. la comunicazione di chiusura delle indagini con la quale contestava agli stessi le condotte dianzi evidenziate.

Nel mentre il sig. Andrea MOSCONI si accordava con la Procura Federale ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 126 del CGS, nessuna attività difensiva veniva espletata dalla Società avvisata di talché l’Ufficio requirente, con atto del 14.12.2023, si determinava a deferire la società CAMPOBASSO F.C. S.S.D. A R.L. a questo Tribunale ascrivendo alla stessa le contestazioni di cui si è detto in precedenza.

La fase predibattimentale

In conseguenza di ciò il Presidente del TFN fissava per la discussione l’udienza del giorno 11.01.2024.

Nessuna delle parti depositava memoria o documenti.

Il dibattimento

All’udienza del giorno 11 Gennaio 2024, tenutasi in modalità videoconferenza come da decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale del giorno 1.07.2023, era presente il Sostituto Procuratore Avv. Enrico Liberati in rappresentanza della Procura Federale il quale, previo richiamo del deferimento e degli atti di indagine, concludeva chiedendo l’irrogazione della sanzione dell’ammenda di euro 800,00 per la società CAMPOBASSO F.C. S.S.D. A R.L.. Nessuno era presente per la deferita.

La decisione

Il Collegio ritiene che per poter valutare la sussistenza o meno della responsabilità oggettiva della Società deferita vada incidentalmente accertata la sussistenza o meno di responsabilità in capo al suo tesserato con riferimento alla condotta imputatagli, anche se questi ha definito la sua posizione processuale per il tramite dell’istituto previsto dall’art. 126 del CGS che, come noto, nel caso in cui l’accordo stesso diventi definitivo, comporta l’improponibilità assoluta dell’azione disciplinare nei suoi confronti relativamente ai fatti per i quali è stato oggetto di comunicazione di chiusura delle indagini.

Orbene, dall’esame degli atti istruttori posti in essere dalla Procura Federale, non può sussistere dubbio alcuno circa il fatto che il sig. Andrea MOSCONI, allenatore del Campobasso, circa quaranta minuti dopo il termine della gara Vastogirardi - Campobasso del 3 settembre 2023, valevole per la Coppa Italia Dilettanti, dopo un diverbio, abbia attinto con un pugno al volto il Direttore Sportivo del VASTOGIRARDI, sig. Giuseppe GIGLIO. Sul punto convergono tutte le testimonianze raccolte dall’Organo inquirente eccezion fatta per quella del sig. MOSCONI il quale, nel corso dell’audizione dell’11.10.2023, si è limitato a riferire di una sorta di tafferuglio a seguito di una provocazione subita con conseguente “comportamento gesticolare tra me e Giglio ma senza contatto fisico …”.

Risulta altresì dalle carte processuali che il colpo inferto dal MOSCONI al GIGLIO debba essere stato di non grave entità posto che il Direttore Sportivo della squadra ospitante la gara non è stato refertato e sembra aver fatto ricorso alla sola applicazione di ghiaccio sulla parte offesa. La circostanza della lieve entità è poi suffragata dall’entità della sanzione concordata dal MOSCONI con la Procura Federale che assomma, quale sanzione finale, ad appena 50 giorni di squalifica.

In considerazione di quanto sopra la società CAMPOBASSO F.C. S.S.D. A R.L. deve essere sanzionata ai sensi dell’art. 6, comma 2, del CGS per responsabilità oggettiva e appare equo irrogare alla stessa l’ammenda di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti della società Campobasso FC SSD A RL la sanzione di euro 800,00 (ottocento/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio dell’11 gennaio 2024.

 

IL RELATORE                                                           IL PRESIDENTE

Giammaria Camici                                                             Carlo Sica

 

Depositato in data 16 gennaio 2024.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

 

 

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