F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 17/TFNT del 16 Gennaio 2024 (motivazioni) – Richiesta di giudizio del Giudice Sportivo della Divisione Calcio a 5 – Reg. Prot. 19/TFN-ST

Decisione/0017/TFNST-2023-2024

Registro procedimenti n. 0019/TFNST/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE TESSERAMENTI

 

composto dai Sigg.ri:

Gioacchino Tornatore – Presidente

Antonio Rinaudo – Vice Presidente

Roberto Benedetti – Componente

Francesco Di Leginio – Componente (Relatore)

Alessandro Giuseppe Maruccio – Componente

ha pronunciato, all’udienza del giorno 8 gennaio 2024, sulla richiesta di giudizio ex art. 89, comma 1, lett. b), CGS del Giudice Sportivo della Divisione Calcio a 5 in ordine alla regolarità della gara “ASD Calcio a 5 Manfredonia / ASD Itria Football Club” del 9.12.2023, in relazione alla posizione del calciatore Daniel Araujo (1018727),

 la seguente

DECISIONE

Premesso in fatto

Con richiesta ex art. 89, comma 1, lett. b) del Codice di Giustizia Sportiva, del 28.12.2023, il Giudice Sportivo della Divisione Calcio a 5, nell’ambito del procedimento relativo al Reclamo proposto dalla Società ASD Calcio a 5 Manfredonia in ordine alla regolarità della gara del 9.12.2023 tra ASD Itria F.C. e ASD Calcio a 5 Manfredonia, valevole per il Campionato Nazionale Serie A2 Elite, riteneva di deferire al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti la definizione sulla posizione di tesseramento del calciatore Araujo Daniel, nato il 12.09.1998, schierato in presunta posizione irregolare di tesseramento dalla ASD Itria, nella predetta gara, ritenendo la questione preliminare al fine di decidere sul citato reclamo della società ASD Calcio a 5 Manfredonia (C.U. n. 390 del 28.12.2023 – Divisione Calcio a 5 LND).

A sostegno del proprio Reclamo, la ASD Calcio a 5 Manfredonia riteneva irregolare il tesseramento del calciatore Araujo Daniel validato il 7.12.2023 in favore della società ASD Itria F.C., in quanto effettuato in violazione del termine previsto dal C.U. n. 234/A del 28.06.2023, atteso che il predetto calciatore era stato tesserato fino al 5.12.2023 con la società Città di Anzio, rapporto successivamente risolto consensualmente.

Pertanto, sul presupposto della prospettata irregolarità del tesseramento del predetto calciatore, effettuato in data 7.12.2023, la ASD Itria F.C. non avrebbe avuto titolo per schierarlo nella gara disputata il giorno 9.12.2023; ed in conseguenza, la ASD Calcio a 5 Manfredonia, con reclamo proposto ai sensi dell’art. 67 del Codice di Giustizia Sportiva, chiedeva volersi comminare nei confronti della società ASD Itria F.C. la punizione sportiva della perdita della gara disputata in data 9.12.2023 con il punteggio di 0-6. La società ASD Itria F.C., di contro, sosteneva la legittimità del tesseramento del calciatore Araujo Daniel effettuata in data 7.12.2023, ai sensi dell’art. 117 bis delle NOIF (C.U. n. 128/A del 24.11.2023), all’esito della avvenuta risoluzione consensuale del precedente rapporto con la società Citta di Anzio in data 5.12.2023; e, di conseguenza, la utilizzabilità del predetto calciatore nella gara disputata il giorno 9.12.2023.

Veniva acquisita agli atti del giudizio la documentazione avente ad oggetto la posizione del tesseramento del calciatore Araujo Daniel.

All'udienza dell'8 Gennaio 2024 compariva, per la ASD Calcio a 5 Manfredonia, il difensore Avv. Michele Cozzone il quale, nel riportarsi integralmente alla memoria difensiva depositata in data 3.01.2024, nonché al Ricorso proposto avanti il Giudice Sportivo della Divisione Calcio a 5, insisteva per il riconoscimento della irregolarità della posizione di tesseramento del calciatore Daniel Araujo; per la ASD Itria F.C. compariva il Segretario, signor Giuseppe De Pascale, il quale, nel riportarsi integralmente al contenuto delle memoria difensiva depositata in atti, ribadendo la regolarità della posizione di tesseramento del calciatore Daniel Araujo, evidenziava che, nel caso di specie, debba farsi riferimento alle regolamentazione federale in materia di svincoli e successivi tesseramenti di cui all’artt. 117 bis NOIF, e non alla diversa fattispecie prevista per i trasferimenti e le cessioni. Il Tribunale adito, al termine della relazione introduttiva, sentite le parti costituite, si riservava per la decisione.

Decisione

Il Collegio ritiene che il tesseramento sottoscritto in data 7.12.2023, unitamente al contratto di collaborazione coordinata e continuativa, dal calciatore Daniel Araujo, nato il 12.09.1998, matr. 1018727, con la ASD Itria F.C., sia da ritenersi legittimo per quanto meglio di seguito argomentato.

Dalla disamina della documentazione versata in atti, si rileva che il calciatore Daniel Araujo, nella stagione sportiva 2023-2024, inizialmente tesserato con la ASD Città di Anzio, procedeva, in data 5.12.2023, alla risoluzione consensuale del contratto di lavoro sportivo, con conseguente svincolo dal tesseramento con la predetta società, ai sensi dell’art. 117 bis delle NOIF.

In ragione di quanto sopra, l’Organo Federale competente annotava lo svincolo per risoluzione contrattuale con decorrenza 6.12.2023.

Successivamente, il calciatore Daniel Araujo sottoscriveva, in data 7.12.2023, un nuovo tesseramento, unitamente al relativo contratto di lavoro sportivo, con la ASD Itria F.C., che era validato sul portale informatico dell’Organo Federale competente in data 7.12.2023, h. 12:06:28.

Preliminarmente, deve osservarsi come l’art. 39, al comma 3, delle NOIF prescriva espressamente che “ La data di deposito telematico delle richieste di tesseramento stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento”.

La fattispecie oggetto del presente giudizio è inquadrabile nell’ambito  della “ Risoluzione del  rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato con calciatori/calciatrici non professionisti/e, giovani dilettanti, giovani di serie e dei giocatori/giocatrici di Calcio a 5”, disciplinata in modo organico dall’art. 117 bis delle NOIF, che consente ai predetti atleti di tesserarsi nel corso della medesima stagione sportiva per un’altra società “unicamente durante i periodi annualmente stabiliti dalla FIGC….”.

In particolare, la predetta normativa federale determina una stretta connessione tra rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato dei calciatori dilettanti e di Calcio a 5, comunque non professionisti, e tesseramento sportivo: ne consegue che la risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo determina la decadenza del tesseramento dal giorno in cui i componenti Organi Federali ne prendono o ne danno atto ufficialmente (art. 117 bis, comma 1, NOIF). Per quanto attiene la corrente stagione sportiva, la FIGC, inizialmente, con il C.U. n. 234/A del 28.06.2023, fissava termini e modalità regolamentari in materia di tesseramento per le società partecipanti ai Campionati di Calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, prevedendo, al punto 1) lett. b), che “Il tesseramento di cui al presente punto (primo tesseramento, tesseramento a seguito di svincolo o per rapporto contrattuale risolto ai sensi dell’art. 117 bis delle Noif), può essere effettuato: - da sabato 1 luglio 2023 a domenica 31 marzo 2024 (ore 19,00). La data di deposito telematico delle richieste (apposizione firma elettronica) presso i Comitati e la Divisione Calcio a Cinque di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento”. Successivamente, a seguito della proposta di modifica della Lega Nazionale Dilettanti, la Federazione Italiana Giuoco Calcio, con il C.U. n. 128/A del 24.11.2023, ha introdotto, tra l’altro, modifiche all’art. 117 bis, con conseguente modifica del punto 1), lett. a) e b), dei C.U. nn. 233/A e 234/A del 28.06.2023.

In particolare, sono stati introdotti dei nuovi termini per effettuare il nuovo tesseramento da parte di giocatori/giocatrici di Calcio a 5 che abbiano ottenuto, nell’ambito della medesima stagione sportiva, la risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato con la precedente società sportiva, ponendo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva. Nello specifico, la nuova disciplina dell’art. 117 bis NOIF, prevede la seguente norma transitoria “Il comma 4 entra in vigore dal 1 luglio 2024. Per la stagione sportiva 2023/2024 i calciatori/calciatrici tesserati come “non professionisti”, “giovani dilettanti” ed i “giocatori/giocatrici” di Calcio a 5, ai quali sia decaduto il tesseramento ai sensi del comma 1, possono tesserarsi nuovamente fino al 5 Gennaio 2024”.

In ragione di quanto sopra, il calciatore Daniel Araujo essendo decaduto dal precedente tesseramento con la ASD Città di Anzio, per risoluzione consensuale del rapporto contrattuale a far data dal 6.12.2023, in ragione delle modifiche regolamentari dell’art. 117 bis NOIF sopra indicate, introdotte con il C.U. n. 128/A del 24.11.2023, poteva nuovamente tesserarsi con altra società sino alla data del 5.01.2024. Ne consegue la legittimità del suo tesseramento con la società ASD Itria F.C., intervenuto in data 7.12.2023.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, definitivamente pronunciando sulla richiesta di giudizio del Giudice Sportivo della Divisione Calcio a 5, dichiara la legittimità del tesseramento del calciatore Daniel Araujo per la società ASD Itria Football Club, a far data dal 7 dicembre 2023.

Così deciso nella Camera di consiglio dell’8 gennaio 2024.

 

IL RELATORE                                                                   IL PRESIDENTE

Francesco Di Leginio                                                        Gioacchino Tornatore

 

Depositato in data 16 gennaio 2024.

 

 IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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