LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2023/2024 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 249 del 08.01.2024 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Matias SANTIAGO DORATO/ASD CASTROVILLARI CALCIO

RICORSO DEL CALCIATORE Matias SANTIAGO DORATO/ASD CASTROVILLARI CALCIO

Con ricorso alla Commissione Accordi Economici istituita presso la LND (di seguito per brevità anche la CAE), ritualmente notificato il 2 ottobre 2023, il calciatore Matias Santiago DORATO (nel seguito, anche, il calciatore), nato a Buenos Aires in Argentina il 2 marzo 1998, ha esposto quanto segue:

a. nella stagione sportiva 2022/2023 è stato tesserato con durata del contratto dal 16 agosto 2022 al 30 giugno 2023 - con la ASD Castrovillari Calcio (nel seguito, anche, la società) con un contratto che prevedeva un compenso di euro 27.000,00 (ventisettemila/00);

b. il calciatore ha ricevuto dalla Società euro 21.284,00 (ventunomiladuecentoottantaquattro/00), rimanendo, quindi, creditore nei confronti di quest’ultima di euro 5.716,00 (cinquemilasettecentosedici/00).

Il calciatore ha chiesto alla CAE di condannare la società al pagamento della somma di euro 5.716,00 (cinquemilasettecentosedici/00) oltre interessi o la maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia.

La società si è costituita con memoria inviata via PEC il 16 ottobre 2023 facendo presente quanto segue:

1. il ricorso è parzialmente infondato perché, a fronte dell’importo stabilito per contratto, esso è al lordo e, ai fini fiscali, è inquadrabile a titolo di redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m) del TUIR;

2. su detto importo la società ha dovuto operare, quale sostituto d’imposta, le ritenute di legge per un importo pari a euro 3.312,00 (tremilatrecentododici/00). Pertanto, l’importo dovuto dalla società al calciatore ad oggi è pari a euro 2.454,00 (duemilaquattrocentocinquantaquattro/00);

3. la società per iscriversi al campionato 2023/2024 ha depositato una dichiarazione liberatoria, allegando copia, priva della sottoscrizione del calciatore, di tutti i pagamenti effettuati in favore del ricorrente per un importo complessivo pari a euro 21.235,00 (ventunomiladuecentotrantacinque/00), dichiarando che in ragione delle ritenute effettuate sull’importo lordo, per la somma pari a euro 3.312,00 (tremilatrecentododici/00), quanto dovuto era appunto pari a euro 2.454,00 (duemilaquattrocentocinquantaquattro/00).

Chiarita l’entità effettiva del credito vantato dal calciatore, la società si dichiara disponibile ad eseguire l’immediato pagamento dell’importo effettivamente dovuto, pari a euro 2454,00 (duemilaquattrocentocinquantaquattro/00), a tacitazione di ogni pretesa vantata dal calciatore in ragione dell’accordo economico intervenuto con quest’ultimo per la stagione sportiva 2023/2024. Dunque, la società ha chiesto alla CAE:

- di rigettare il ricorso del calciatore;

- di accertare e di chiarire che la somma ancora dovuta al calciatore per la stagione 2022/2023 era pari a euro 2.454,00 (duemilaquattrocentocinquantaquattro/00).

Con PEC inviata il 5 dicembre 2023 il calciatore ha proposto controrepliche rappresentando:

1. che, la società non ha provato di aver eseguito l’effettivo pagamento delle ritenute. In assenza della prova, come la liquidazione deve essere sempre al lordo (ed in questo ha richiamato alcune sentenze del TFN/SVE);

2. peraltro non sarebbe stata sufficiente neppure la CU (comunque non prodotta in giudizio) perché non sono validi attestati le semplici dichiarazioni uniche.

Per questi motivi il calciatore insiste per l’accoglimento del ricorso e, dunque, affinché la CAE condanni la Società a riconoscere a quest’ultimo euro 5.716,00 (cinquemilasettecentosedici/00). La causa è venuta in discussione all’udienza del 13 dicembre 2023, alla quale ha partecipato il Legale del calciatore che ha confermato le richieste contenute negli scritti difensivi.

Il ricorso va accolto, nei seguenti termini.

La società viene condannata a pagare al calciatore la somma da quest’ultima riconosciuta pari a euro 2.454,00 (duemilaquattrocentocinquantaquattro/00), quale importo dovuto a quest’ultimo in forza del contratto sottoscritto e non onorato dalla società. Altresì, la società viene condannata a consegnare al calciatore, in assenza della prova dell’effettivo versamento delle ritenute di legge, un importo pari a euro 3.312,00 (tremilatrecentododici/00), importo che la società ha riconosciuto di dover versare per legge, affinché il calciatore provveda per suo conto a versarlo nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Va rilevato, infine, che sono state adempiute tutte le prescrizioni dettate dal comma 4 dell'articolo 28 del Regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per le causali di cui in motivazione:

- accoglie il ricorso e, per l’effetto, condanna la ASD Castrovillari Calcio a riconoscere al Sig. Dorato, come in epigrafe individuato, la somma di euro 5.716,00 (cinquemilasettecentosedici/00) da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

- dispone la restituzione della tassa di reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

- ordina alla ASD Castrovillari Calcio di comunicare al Dipartimento Interregionale termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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