LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2023/2024 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 249 del 08.01.2024 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Roberto FARINOLA/USD CITTA’ DI FASANO

RICORSO DEL CALCIATORE Roberto FARINOLA/USD CITTA DI FASANO

La Commissione Accordi Economici (di seguito: C.A.E.) riunitasi in seduta pubblica, in data 13.12.2023, presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del  calciatore FARINOLA Roberto ricevuto a mezzo pec il 21.09.2023, regolarmente notificato alla U.S. CITTA’ DI FASANO

RILEVATA

l’ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall’art. 28, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.)

PRESO ATTO

della mancata costituzione da parte della U.S. CITTA’ DI FASANO

VALUTATI

tutti gli scritti e i documenti depositati, di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione, e udito il ricorrente, virtualmente avvisato e presente, attraverso un sostituto processuale (giusta delega depositata in atti) all’udienza del 13.12.2023

OSSERVA

Il ricorrente calciatore ha adito questa Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un accordo economico ai sensi dell’art. 94 ter N.O.I.F. sottoscritto con la U.S. CITTA’ DI FASANO, per la stagione sportiva 2022/2023, a fronte di un compenso globale lordo di Euro 3.600,00. Il ricorrente, in particolare, ha dedotto di aver ricevuto dall’unione sportiva la minor somma di euro 1.500,00 e, pertanto, ha chiesto la condanna dell U.S. CITTA’ DI FASANO al “pagamento della somma di Euro 2.100,00”.

La parte ricorrente, in data 17.10.2023, ha inviato alla CAE una PEC - con annessa la richiesta di dichiarare cessata la materia del contendere avendo la U.S. CITTA’ DI FASANO adempiuto al pagamento della minor cifra di € 1.600,00 e che tale pagamento soddisfa ed estingue l’obbligazione richiesta. Il ricorrente virtualmente presente attraverso il suo legale conferma quanto appena trascritto

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti per le causali di cui in motivazione, preso atto della conciliazione intervenuta tra le parti, ritenuta pertanto superflua qualsiasi ulteriore valutazione, dichiara cessata la materia del contendere. Dispone altresì che la tassa reclamo versata venga incamerata.

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