DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2023/2024 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 098 del 13.10.2023 – Delibera – GARA DEL 29/09/2023: META CATANIA – ACTIVE NETWORK FUTSAL Reclamo proposto da: Active Network Futsal

GARA DEL 29/09/2023: META CATANIA – ACTIVE NETWORK FUTSAL

Reclamo proposto da: Active Network Futsal

Il Giudice Sportivo; esaminato il reclamo proposto dalla Società A.S.D Active Network Futsal avverso l’esito della gara in oggetto osserva: Con il gravame in esame la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’art 10 comma 6 lett. a del C.G.S., per aver schierato nell’incontro di che trattasi il calciatore Naibo Turmena Luis Felipe in posizione irregolare in quanto squalificato. Sostiene la reclamante che il nominato di che trattasi, nella precedente stagione sportiva 2022/23, mentre era tesserato per la Società L84, aveva subito la squalifica per due giornate all’esito dell’omologazione della partita “L84-Petrarca Padova” del 30/11/2022 valevole per il Quarto di Finale di Coppa di Divisione Aggiunge la ricorrente che il calciatore in questione avrebbe scontato solo una delle due giornate di squalifica non avendo preso parte all’incontro disputato dalla L84 in data 07/02/2023 nella gara “L84- Mantova” valevole per la Semifinale di Coppa della Divisione, ma avendo in seguito preso parte all’incontro del 05/04/2023 “L84- Real San Giuseppe” valido per la Finale di Coppa della Divisione. Aggiunge la ricorrente che in forza del principio di omogeneità rinvenibile nell’art. 21, comma 2, CGS la squalifica comminata al calciatore avrebbe dovuto essere scontata solo nel prosieguo della medesima manifestazione, circostanza non verificatasi in quanto il calciatore in questione non avrebbe preso parte all’incontro disputato dalla L84 in data 07/02/2023 nella gara “L84-Mantova” valevole per la Semifinale di Coppa della Divisione mentre avrebbe preso parte all’incontro del 05/04/2023 “L84- Real San Giuseppe” valido per la Finale di Coppa della Divisione. Sulla base di questi presupposti la reclamante ha dedotto che in capo al calciatore a fine stagione 2022/2023 residuava ancora una giornata di squalifica che avrebbe dovuto scontare nella prima gara di campionato della presente stagione sportiva 2023/24, non potendola più scontare in Coppa della Divisione per sopraggiunti limiti di età in quanto nella corrente stagione sportiva la manifestazione è stata riservata ai giocatori nati dal 1 gennaio 2001, che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età. Sulla scorta di quanto sopra indicato, la reclamante chiede la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-6. Con memoria depositata nei termini la controparte contestava l’avversa richiesta precisando che il calciatore aveva già scontato nella passata stagione entrambe le due giornate di squalifica e precisamente la prima nella gara “Italservice-L84” del 25/01/2023 valevole per il Primo Turno di Coppa Italia e la seconda nella gara “L84-Mantova” del 07/02/2023 valevole per la Semifinale di Coppa della Divisione. Sosteneva a propria difesa la resistente che le squalifiche del calciatore erano state scontate nella pregressa stagione sportiva in ossequio alle norme regolamentari emanate dalla Divisione (C.U. n.18/23) all’epoca in vigore in forza delle quali le sanzioni comminate in Coppa Italia e/o in Coppa della Divisione si scontavano nella partita immediatamente successiva di Coppa Italia o di Coppa della Divisione. Ed inoltre, a riprova di quanto sopra, il nominativo del calciatore in questione non figurava nell’elenco riepilogativo contenuto nella Circolare Ufficiale n.10 pubblicata il 07/09/2023 ed in forza di ciò la società aveva fatto legittimo affidamento sulla situazione del calciatore in questione. Conseguentemente il Naibo Turmena Luis Felipe avrebbe giocato la prima partita del Campionato Nazionale di Serie A in posizione regolare. Il ricorso è infondato e va respinto. La ricostruzione storica delle partecipazioni del calciatore Naibo Turmena Luis Felipe nella passata stagione sportiva non è contestata dalle parti ed ha trovato altresì riscontro dall’esame dei referti puntualmente richiamati sia nel ricorso introduttivo che nella memoria difensiva, in base ai quali risulta che il predetto calciatore non ha preso parte alla gara “Italservice-L84” del 25/01/2023 valevole per il Primo Turno di Coppa Italia ed alla gara “L84-Mantova” del 07/02/2023 valevole per la Semifinale di Coppa della Divisione. Quanto al merito si deve rilevare come la speciale normativa dettata dall’art. 16 del Regolamento della Coppa della Divisione, pubblicato col C.U. n.18 del 24 agosto 2022, entrata in vigore anticipatamente rispetto alla irrogazione della sanzione per cui è causa, aveva stabilito pro futuro per la stagione sportiva 2022/2023 che la Coppa Divisione sarebbe stata assimilabile alla Coppa Italia, precisando che “ Le squalifiche per una o più giornate di gara si scontano sempre nella/e gare/e immediatamente successiva/e della Coppa Italia e/o della Coppa della Divisione in corso di svolgimento.” Ne consegue pertanto l’accertamento della posizione regolare del calciatore Naibo Turmena Luis Felipe che in osservanza di tale dettato risulta aver già scontato le due giornate di squalifica rimediate in Coppa della Divisione nella pregressa stagione sportiva prima di prendere parte alla gara in epigrafe con la nuova Società.

P.Q.M.

a scioglimento della riserva di cui al C.U N°068 del 03/10/2023 decide: a) di respingere il ricorso omologando il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell’incontro META CATANIA - A.S.D ACTIVE NETWORK FUTSAL 3 – 2 ; b) la tassa di reclamo viene addebitata.

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