DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2023/2024 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 214 del 13.11.2023 – Delibera – GARA DEL 14/10/2023: ASD CONIT CALCIO A 5 – ASD CLUB SPORT ROMA Reclamo proposto da: Club Sport Roma

GARA DEL 14/10/2023: ASD CONIT CALCIO A 5 – ASD CLUB SPORT ROMA

 Reclamo proposto da: Club Sport Roma

Il Giudice Sportivo; esaminato il reclamo proposto dalla Società ASD CLUB SPORT ROMA avverso l’esito della gara in oggetto osserva: Con il gravame in esame la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’art 10 comma 6 lett. a del C.G.S., per aver schierato nell’incontro di che trattasi il calciatore STASINO CHRISTIAN, nato il 12/08/2002, in posizione irregolare in quanto lo stesso non avrebbe ancora scontato una giornata di squalifica inflitta col Comunicato Ufficiale N° 293 del 26/04/2023 Della F.I.G.C., Lega Nazionale Dilettanti COMITATO REGIONALE LAZIO nella stagione agonistica 2022/23 mentre lo stesso militava nelle file della ASD SMART WORKING, squadra che partecipava al campionato C5 Maschile Serie "C1". Con la memoria depositata nei termini la controparte chiedeva il rigetto nel merito in quanto infondato. Il ricorso è fondato e va accolto. Dagli accertamenti esperiti presso il Comitato Regionale Lazio è risultato che il suddetto atleta, nella gara Real Fiumicino - Smart Working giocata il 22/4/2023 Serie C1, militando nelle file della ASD SMART WORKING, è stato squalificato per una giornata effettiva di gara per recidività in ammonizione come da C.U. n.293 del 26/04/2023. Tale sanzione non è mai stata scontata dal calciatore nel prosieguo della manifestazione in quanto lo stesso non ha disputato ulteriori gare del campionato successivamente alla pubblicazione del predetto C.U. n.293. Nel corso della corrente stagione sportiva il calciatore Stasino Christian è stato tesserato dalla A.S.D. CONIT CALCIO A 5, e di conseguenza, avendo il nominato in questione cambiato società, la squalifica residua, ai sensi dell’art.21, comma 7, del CGS, avrebbe dovuto essere scontata nella prima gara ufficiale di campionato della prima squadra della nuova Società di appartenenza, cosa che non è avvenuta in quanto nella distinta dei calciatori della società A.S.D. CONIT CALCIO A 5, presentata all’arbitro per la gara in esame, il nominativo del suddetto atleta risulta incluso e la gara in epigrafe è stata disputata nella prima giornata di campionato. Il predetto calciatore, pertanto, si trova in posizione irregolare, in quanto risulta aver preso parte con la prima squadra della nuova Società di appartenenza (A.S.D. CONIT CALCIO A 5) all’incontro in oggetto senza aver mai scontato precedentemente la squalifica residua inflitta nel C.U. n.293 del 26/04/2023 del Comitato Regionale Lazio.

P.Q.M.

a scioglimento della riserva di cui al C.U N° 123 del 19/10/2023 decide: a) di accogliere il ricorso, comminando alla società : A.S.D. CONIT CALCIO A 5 la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 – 6; b) nulla è dovuto dalla ricorrente per il presente gravame.

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