DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2023/2024 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 269 del 25.11.2023 – Delibera – GARA DEL 04/11/2023: TOMBESI C5 – ASD EUR CALCIO A 5 Reclamo proposto da: Eur Calcio a 5

GARA DEL 04/11/2023: TOMBESI C5 – ASD EUR CALCIO A 5

Reclamo proposto da: Eur Calcio a 5

Il Giudice Sportivo; esaminato il reclamo proposto dalla Società ASD EUR CALCIO A 5 avverso l’esito della gara in oggetto osserva: Con il ricorso depositato nei termini la ASD EUR CALCIO A 5 ha chiesto al Giudice Sportivo che venisse disposta la punizione sportiva della perdita della gara per irregolarità del campo di gioco sul quale si è disputato l’incontro in epigrafe. Considerato che ai sensi dell’art. 67 del C.G.S. “Con riferimento ai procedimenti di cui all'art. 65, comma 1, lett. c), il ricorso è preceduto da specifica riserva scritta presentata prima dell’inizio della gara, dalla società all’arbitro ovvero, nel caso in cui la irregolarità sia intervenuta durante la gara o in ragione di altre cause eccezionali, da specifica riserva verbale formulata dal capitano della squadra interessata che l’arbitro riceve in presenza del capitano dell’altra squadra, facendone immediata annotazione sul cartoncino di gara. ” Considerato che dalla lettura del referto di gara risulta che la Società ricorrente non ha provveduto a presentare alcuna riserva scritta all’arbitro prima dell’inizio dell’incontro, condizione procedurale necessaria in ordine ai ricorsi aventi ad oggetto la regolarità del campo di gioco, in tema di porte, misure del terreno di gioco ed altri casi, e che in mancanza è preclusa all’organo giudicante ogni valutazione nel merito.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso, provvedendo di conseguenza ad omologare il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell'incontro: TOMBESI C5 – ASD EUR CALCIO 9 - 5 . La tassa di reclamo viene addebitata.

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