DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2023/2024 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 302 del 05.12.2023 – Delibera – GARA DEL 21/11/2023: ASD SPORTING SALA CONSILINA – SSD FELDI EBOLI Reclamo proposto da: ASD SPORTING SALA CONSILINA

GARA DEL 21/11/2023: ASD SPORTING SALA CONSILINA – SSD FELDI EBOLI

Reclamo proposto da: ASD SPORTING SALA CONSILINA

Il Giudice sportivo, esaminato il ricorso proposto dalla ASD SPORTING SALA CONSILINA avverso l’esito della gara in oggetto rileva: -la gara in oggetto è stata definitivamente sospesa al minuto 18’35’’ del secondo tempo di gioco per problemi legati all'illuminazione dell'impianto. - nel referto l’arbitro ha riferito che dopo aver atteso oltre 30 minuti non era stato possibile sistemare il guasto e conseguentemente riportare la visibilità del terreno di giuoco alla normalità, e pertanto in assenza delle condizioni necessarie per poter portare la gara a termine alle ore 22.38 decretava la definitiva sospensione dell’incontro. - con il ricorso depositato nei termini dalla ASD SPORTING SALA CONSILINA la ricorrente ha chiesto al Giudice Sportivo che venisse accertata la sussistenza di una causa di forza maggiore atteso che la problematica era riferibile a problemi esterni all’impianto di gioco. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per quanto di seguito esposto e motivato. Questo Organo Giudicante, esaminata le circostanze riferite nel referto del direttore di gara e la documentazione prodotta dalla ricorrente ritiene che possano essere prese in considerazione le doglianze avanzate dalla società ASD SPORTING SALA CONSILINA. Come è noto la nozione di forza maggiore, pur non richiedendo l’impossibilità assoluta, richiede che il mancato verificarsi dell’evento sia imputabile a circostanze indipendenti, straordinarie ed imprevedibili, le cui conseguenze sarebbe stato impossibile evitare malgrado tutta la diligenza posta in essere. Nel caso di specie la definitiva sospensione dell’incontro è derivata dalla sopravvenuta assenza di elettricità all’interno dell’impianto di gioco derivante da un guasto, improvviso e non riparabile in tempi brevi, sulla linea esterna di elettricità che alimenta la zona in cui si trova il palazzetto di gioco. A riprova di quanto sopra la ASD SPORTING SALA CONSILINA ha prodotto idonea documentazione proveniente anche dal gestore dell'impianto e dal distributore di Energia elettrica di zona comprovanti la circostanza che il guasto era riferibile alla linea esterna dell'intera zona e che lo stesso non era riparabile in tempi brevi. Tanto premesso, avuto riguardo alle peculiarità del caso di specie, si ritiene che la mancata disputa dell’incontro non sia da addebitarsi alla società ASD SPORTING SALA CONSILINA bensì sia da ascrivere a sopravvenute cause di forza maggiore, del tutto imprevedibili ed ineludibili, che hanno interessato la linea elettrica esterna all’impianto di gioco.

PQM

a scioglimento della riserva di cui al C.U. N. 263 del 23/11/2023 si decide: -di disporre la prosecuzione della gara a decorrere dal momento dell’interruzione della gara medesima ed a tal fine rimette gli atti alla Divisione Calcio a cinque per quanto di competenza. - la tassa di reclamo è restituita.

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