DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2023/2024 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 385 del 22.12.2023 – Delibera – GARA DEL 26/11/2023: ASD ITALSERVICE C5 – CUS MACERATA Reclamo proposto da: Italservice C5

GARA DEL 26/11/2023: ASD ITALSERVICE C5 – CUS MACERATA

Reclamo proposto da: Italservice C5

Il Giudice Sportivo; esaminato il reclamo proposto dalla Società ITALSERVICE C5 avverso l’esito della gara in oggetto osserva: Con il gravame in esame la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara per aver schierato nell’incontro di che trattasi il calciatore Parrino Tommaso (nato il 02/12/2007) in posizione irregolare in quanto, a detta della ricorrente, sprovvisto dell’attestato di maturità agonistica previsto dall’articolo 34 delle N.O.I.F., non avendo ancora compiuto il 16° anno di età. Il ricorso è fondato e va accolto. Ai sensi dell’art.34 comma 3 delle N.O.I.F. “I calciatori "giovani", che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, e le calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto il 14° anno di età, salvo quanto previsto dal successivo comma 3 bis per i campionati di Serie A e di Serie B Femminile, possono partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe e dalla Divisione Calcio Femminile, purché autorizzati dal Comitato Regionale – L.N.D., territorialmente competente”; Secondo l’indirizzo costante della giurisprudenza sportiva tale norma ha portata generale ed immanente all’intero sistema normativo, è come tale non necessita di essere riprodotta nei singoli comunicati che disciplinano le varie competizioni (cfr. C.G.F. decisione del 01/06/2010 pubblicata sul C.U. n. 283/CGF e decisione del 02/06/2011 pubblicata sul C.U. n. 297/CGF ). Dagli accertamenti esperiti presso il Comitato Regionale Marche risulta che il predetto calciatore, ancora quindicenne all’epoca dei fatti, alla data dell'effettuazione della gara non era in possesso dell'attestato di maturità agonistica previsto dalle disposizioni dell'art. 34 comma 3 delle NOIF e pertanto vi ha preso parte in posizione irregolare.

P.Q.M.

a scioglimento della riserva di cui al C.U N° 288 del 30/11/23 decide: a) di accogliere il ricorso, comminando alla società: CUS MACERATA la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 – 6; b) nulla è dovuto dalla ricorrente per il presente gravame.

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