DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2023/2024 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 469 del 15.01.2024 – Delibera – GARA DEL 06/01/2024: ASD ITRIA – ASD CANOSA Reclamo proposto da: ASD Canosa

GARA DEL 06/01/2024: ASD ITRIA – ASD CANOSA

Reclamo proposto da: ASD Canosa

Il Giudice Sportivo; esaminato il reclamo proposto dalla Società ASD CANOSA avverso l’esito della gara in oggetto osserva: Con il gravame in esame la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’art 10 comma 6 lett. a del C.G.S., per aver schierato nell’incontro di che trattasi il calciatore Da Silva Bruno Alexandre in posizione irregolare in quanto squalificato. Sostiene la reclamante che il nominato di che trattasi, nella precedente stagione sportiva 2022/23, aveva subito la squalifica per una giornata all’esito dell’omologazione della partita “Sammichele 1992 - Itria Football Club” del 18/10/2022 valevole per i trentaduesimi di Coppa di Divisione Aggiunge la ricorrente che il calciatore in questione non avrebbe scontato la squalifica in questione, essendo stata eliminata la Società Itria dalla manifestazione e che la predetta, quindi, avrebbe dovuto essere scontata nella prima gara di campionato della presente stagione sportiva 2023/24, non potendola più scontare in Coppa della Divisione per sopraggiunti limiti di età in quanto nella corrente stagione sportiva la manifestazione è stata riservata ai giocatori nati dal 1 gennaio 2001, che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età. Sulla scorta di quanto sopra indicato, la reclamante chiede la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-6. Con memoria depositata nei termini la controparte contestava l’avversa richiesta precisando che il calciatore aveva già scontato nella passata stagione la giornata di squalifica e precisamente nella gara “Sporting Sala Consilina – Itria” del 25/01/2023 valevole per il Primo Turno di Coppa Italia. Sosteneva a propria difesa la resistente che le squalifiche del calciatore erano state scontate nella pregressa stagione sportiva in ossequio alle norme regolamentari emanate dalla Divisione (C.U. n.18/23) all’epoca in vigore in forza delle quali le sanzioni comminate in Coppa Italia e/o in Coppa della Divisione si scontavano nella partita immediatamente successiva di Coppa Italia o di Coppa della Divisione. Conseguentemente il Da Silva Bruno Alexandre avrebbe giocato la gara in epigrafe in posizione regolare. Il ricorso è infondato e va respinto. La ricostruzione storica delle partecipazioni del calciatore Da Silva Bruno Alexandre nella passata stagione sportiva non è contestata dalle parti ed ha trovato altresì riscontro dall’esame dei referti puntualmente richiamati sia nel ricorso introduttivo che nella memoria difensiva, in base ai quali risulta che il predetto calciatore non ha preso parte alla gara “Sporting Sala Consilina – Itria” del 25/01/2023 valevole per il Primo Turno di Coppa Italia. Quanto al merito si deve rilevare come la speciale normativa dettata dall’art. 16 del Regolamento della Coppa della Divisione, pubblicato col C.U. n.18 del 24 agosto 2022, entrata in vigore anticipatamente rispetto alla irrogazione della sanzione per cui è causa, aveva stabilito pro futuro per la stagione sportiva 2022/2023 che la Coppa Divisione sarebbe stata assimilabile alla Coppa Italia, precisando che “ Le squalifiche per una o più giornate di gara si scontano sempre nella/e gare/e immediatamente successiva/e della Coppa Italia e/o della Coppa della Divisione in corso di svolgimento.” Ne consegue pertanto l’accertamento della posizione regolare del calciatore Da Silva Bruno Alexandre che in osservanza di tale dettato risulta aver già scontato la giornata di squalifica rimediata in Coppa della Divisione nella pregressa stagione sportiva prima di prendere parte alla gara in epigrafe.

P.Q.M.

a scioglimento della riserva di cui al C.U N° 434 del 10/01/2024 decide: a) di respingere il ricorso omologando il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell’incontro ASD ITRIA – ASD CANOSA 1 - 1; b) la tassa di reclamo viene addebitata.

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