F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0105/CSA pubblicata del 05 Gennaio 2024 – Venezia F.C.

Decisione/0105/CSA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0132/CSA/2023-2024

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Carmine Volpe – Presidente

Daniele Cantini - Componente (Relatore)

Michele Messina – Componente

Antonio Cafiero - Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 0132/CSA/2023-2024 proposto dalla società Venezia FC in data 15.12.2023,

per la riforma della Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, di cui al Com. Uff. n. 71 del 12.12.2023;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza del 21 dicembre 2023, tenutasi in videoconferenza, l'Avv. Daniele Cantini.

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società Venezia F.C., ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B (cfr. Com. Uff. n. 71 del 12.12.2023), in relazione alla gara del Campionato di Serie B, Cremonese/Venezia del 09.12.2023.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha inflitto alla società reclamante un’ammenda di 3.000,00.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno e nel recinto di giuoco un fumogeno e un petardo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. B) CGS.”

L’odierna società reclamante, con il ricorso introduttivo, ha chiesto, in via preliminare,  l’annullamento della sanzione ed in via subordinata, la riduzione della sanzione nella misura di giustizia.

La difesa del Venezia F.C. ritiene la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo totalmente errata ed eccessivamente severa.

Il Giudice Sportivo avrebbe operato una disamina errata dei fatti, travisando la ricostruzione compiuta dai delegati della Procura Federale.

Secondo la società reclamante, solo un fumogeno sarebbe stato lanciato dai propri sostenitori sul terreno di gioco e questo prima dell’inizio della gara e più precisamente alle ore 13:46, quando il terreno di gioco era deserto, così come riportato dai delegati della Procura Federale nel proprio referto.

La parte reclamante ritiene, pertanto, che debba essere effettuata una valutazione dei fatti in linea con quanto effettivamente accaduto e riferito dai delegati della Procura Federale.

Alla riunione, svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 21 dicembre 2023, nessuno è comparso per la parte reclamante.

Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere respinto per i motivi che seguono.

Ai fini della decisione della presente controversia, occorre prendere atto di quanto refertato dai delegati della Procura Federale.

Il rapporto in questione, alla Sez. 3, in merito all’introduzione o utilizzazione all’interno dell’impianto di materiale pirotecnico di qualsiasi genere, di strumenti ed oggetti comunque idonei a offendere, riporta, per quanto attiene alla squadra ospite, Venezia F.C., l’esplosione di n. 1 petardo nel proprio settore alle 13:46, l’esplosione di n.1 petardo nel recinto di giuoco al minuto 89 della gara, l’accensione di n. 5 bengala/fumogeni nel proprio settore nel corso della gara ed il lancio sul terreno di giuoco di n. 1 bengala/fumogeno alle ore 13:46.

L’allegato alla Sez. 3 precisa che, alle ore 13:46, all’ingresso dei tifosi ospiti, questi lanciavano sul terreno di giuoco (in quel momento deserto), n.1 bengala e, nel medesimo istante, esplodevano n. 1 petardo nel proprio settore ed accendevano un fumogeno, sempre all’interno nel proprio settore, senza arrecare danni a persone e/o cose.

Alla luce di quanto evidenziato dai delegati della Procura Federale nel proprio referto, la ricostruzione operata dal Giudice Sportivo risulta corretta e non errata come invece sostiene la difesa della società reclamante.

Infatti, oltre all’episodio delle ore 13:46, lancio di n. 1 fumogeno sul terreno di giuoco prima dell’inizio della gara, episodio riportato dalla società Venezia F.C. nel ricorso introduttivo, risulta essersi verificata anche l’esplosione di n. 1 petardo nel recinto di giuoco al minuto 89 della gara.

Questa Corte, in considerazione di quanto sopra esposto, ritiene corretta e condivisibile la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, che va quindi confermata.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Daniele Cantini                                                      Carmine Volpe

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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