F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0109/CSA pubblicata del 16 Gennaio 2024 – S.S. Juve Stabia s.r.l.

Decisione/0109/CSA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0162/CSA/2023-2024

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

II SEZIONE

 

 

composta dai Sigg.ri:

Pasquale Marino – Presidente

Maurizio Borgo - Vice Presidente (relatore)

Carlo Buonauro – Componente

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo, con procedimento d’urgenza, numero 162/CSA/2023-2024, proposto dalla S.S. Juve Stabia s.r.l. in data 10/01/2024,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 126/DIV del 9/1/2024;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza, il giorno 12/1/2024, l’Avv. Maurizio Borgo e udito il reclamante e il legale dello stesso, Avv. Filippo Pandolfi.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

La S.S. Juve Stabia s.r.l. ha impugnato la decisione sopra citata con la quale, in riferimento alla gara Juve Stabia/Monterosi Tuscia del 7/1/2024, è stata inflitta all’allenatore della Società, sig. Guido Pagliuca, la squalifica per 3 (tre) gare effettive: “per avere, al termine della gara, mentre le squadre rientravano negli spogliatoi, tenuto una condotta violenta nei confronti di un proprio calciatore in quanto lo colpiva con uno schiaffo al volto. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S. valutate le modalità complessiva della condotta e la gravità della condotta tenuta e considerato che non risultano conseguenze a carico del calciatore colpito (r. proc. fed.).”.

A sostegno dell’impugnazione, diretta ad ottenere, in via principale, l’annullamento della sanzione e, in via subordinata, la riduzione della stessa a una giornata e, in via di ulteriore subordine, a due giornate, la Società ricorrente ha svolto alcune considerazioni.

In particolare, la S.S. Juve Stabia s.r.l. ha sostenuto che i delegati della Procura Federale, sulla base del cui rapporto è stata adottata la decisione impugnata, avrebbero male interpretato la condotta dell’allenatore Pagliuca consistente in un gesto assolutamente normale e di incoraggiamento, scevro di qualsivoglia vis lesiva; si sarebbe trattato, sempre secondo l’assunto della reclamante, solo di un mero scappellotto di incoraggiamento, così come il tecnico in parola è solito fare con tutti i suoi calciatori al sol fine di spronare un atleta che non aveva disputato una buona partita.

La Società reclamante evidenzia, inoltre, una discrepanza tra il tenore del rapporto dei delegati della Procura Federale nel quale si utilizza il termine “schiaffeggiava” e la decisione del giudice sportivo ove si parla, invece, di “schiaffo al volto”.

Questa Corte ritiene che il ricorso sia solo parzialmente fondato e vada, conseguentemente, accolto limitatamente alla richiesta di riduzione dell’entità della sanzione della squalifica.

Al proposito, si osserva come non sussista alcuna discrepanza tra l’espressione utilizzata dai delegati della Procura Federale e la decisione del Giudice Sportivo in quanto schiaffeggiare è sinonimo di colpire con uno schiaffo al volto e non può, in alcun modo,

essere derubricato a mero scappellotto sulla nuca.

Ciò posto in ordine alla ricostruzione dei fatti, operata dai collaboratori della Procura Federale, i cui rapporti – lo si ricorda – sono assistiti dal carattere di fede privilegiata, questa Corte ritiene, comunque, plausibile quanto affermato nel reclamo ovvero che l’allenatore Pagliuca non abbia voluto porre in essere una condotta violenta nei confronti del proprio calciatore  ma che abbia inteso rimproverarlo, anche se con modalità comunque censurabili per la prestazione calcistica non all’altezza e spronarlo, per il futuro, a fare meglio.

Pertanto, in ordine all’entità della sanzione inflitta al Pagliuca, questa Corte ritiene che, in accoglimento parziale del reclamo, la stessa possa essere ridotta da tre a due giornate di squalifica.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il reclamo e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 (due) giornate effettive di gara.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Maurizio Borgo                                                      Pasquale Marino

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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