F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0106/CSA pubblicata del 09 Gennaio 2024 – Sig. Canestrari Antonino

Decisione/0106/CSA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0141/CSA/2023-2024

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente (relatore)

Sebastiano Zafarana - Componente

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0141/CSA/2023-2024, proposto dal Sig. Canestrari Antonino in data 22.12.2023;

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 43 del 19.12.2023;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa; relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 4.01.2024,  l'Avv. Fabio Di Cagno.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con reclamo del 22.12.2023, preceduto da regolare preannuncio, il sig. Canestrari Antonino, allenatore tesserato per la società Forsempronese 1949 S.D. a r.l., ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 43 del 19.12.2023, con la quale gli è stata comminata la sanzione della squalifica per n. 5 giornate effettive di gara, “per avere, al termine della gara, avvicinato il Direttore di gara protestando con fare irriguardoso urlando e reiterando la condotta anche in seguito alla notifica del provvedimento disciplinare”.

Episodio accaduto al termine dell’incontro Forsempronese – Orvietana, disputatosi in Pian di Rose (PU) in data 16.12.2023 e valevole per il Campionato Nazionale Juniores Under 19 – Girone G.

La sanzione risulta così comminata sulla scorta del referto dell’Arbitro, il quale riporta testualmente che il Canestrari “appena fischiato il termine dell’incontro, mi veniva incontro protestando per una mia decisione. Ha continuato ad urlare e a contestare in modo provocatorio e irriguardoso il mio operato, arrivando anche vicino alla mia posizione e continuando ad urlarmi in faccia. Dopo il provvedimento di espulsione continuava con questo comportamento fino a che non facevo rientro nello spogliatoio”.

Il reclamante sostiene di non avere mantenuto alcun atteggiamento irriguardoso nei confronti del Direttore di Gara e neppure di avere protestato per una sua decisione, bensì di essersi limitato a chiedere spiegazioni, seppure alzando la voce, circa il motivo per il quale era stato in precedenza apostrofato con tono perentorio (“Lei deve stare zitto”) a seguito di un diverbio con l’allenatore della compagine avversaria. Sostiene quindi che l’Arbitro lo avrebbe espulso affermando che “con me non si può parlare”.

Conclude quindi per l’annullamento della sanzione o, in subordine, per una riduzione della squalifica “in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti in esame”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo è fondato solo in parte e deve conseguentemente essere accolto nei termini di cui al dispositivo.

Il referto arbitrale difatti, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice Sportivo con la decisione impugnata, non dà conto di alcun atto, gesto o espressione eventualmente pronunciata dal Canestrari che, al di là di una protesta certamente eccessiva nei modi e oggettivamente sussistente, consenta di qualificare il di lui comportamento (al di là della soggettiva percezione che possa averne riportata il Direttore di gara) siccome irriguardoso nei confronti di quest’ultimo, quantomeno nella prospettiva sanzionatoria di cui all’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S..

Peraltro, neppure appare suscettibile di ulteriore sanzione (che il Giudice Sportivo ha invece applicato) il protrarsi della protesta anche a seguito del provvedimento di espulsione, trattandosi di comportamento, seppure reiterato, che si esaurisce in unico contesto e che andrebbe pertanto eventualmente sanzionato applicando l’istituto della continuazione.

Ciò premesso, unitariamente valutate le modalità della scomposta e reiterata protesta posta in essere dal Canestrari, questa Corte Sportiva ritiene di applicare ad esso reclamante la più equa sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara.

P.Q.M.

Accoglie in parte il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, in riforma della decisione impugnata, riduce la sanzione della squalifica inflitta al sig. Canestrari Antonino a 2 (due) giornate effettive di gara.

Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Fabio Di Cagno                                                       Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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